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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 17 del 17 febbraio 2015


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 6 del 27 gennaio 2015

Disposizioni attuative della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43, "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica".

La legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 “Interventi temporanei relativi all’assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica”, dispone agli articoli 1 e 2 che:

Art. 1 - Intervento temporaneo sull’assegno vitalizio.

1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.

2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.

L’articolo 3 dispone che la legge entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta il 23 dicembre 2014.

L’allegato dispone quanto segue:

 

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO

 

vitalizio diretto mensile
(per scaglioni)

aliquota
(per scaglioni)

riduzione dei vitalizi intermedi
compresi negli scaglioni

fino a euro 2.000,00

5,00%

5,00% sull'intero importo

oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00

8,00%

euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00

oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00

10,00%

euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00

oltre euro 6.000,00

15,00%

euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

 

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

Ai sensi dell’articolo 7 della lr 9/1973 il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato, è disciplinato dalla legge e da disposizioni attuative dell’Ufficio di presidenza.

Con il presente provvedimento si tratta di approvare le disposizioni attuative per la verifica della sussistenza di redditi superiori a 29.500,00 ai fini dell’applicazione della riduzione, nonché per l’accertamento della eventuale percezione di assegni vitalizi erogati dal Parlamento Italiano e/o dal Parlamento Europeo ai fini dell’applicazione della maggiorazione della riduzione.

Quanto alla verifica, a cura della struttura consiliare competente in materia, della sussistenza di redditi superiori a euro 29.500,00 si procederà come segue:

-    mediante l’attivazione di una convenzione di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate per la fruizione del servizio “Siatel v2.0 – PuntoFisco”, ovvero mediante  la richiesta di ampliamento dell’utenza della eventuale convenzione in essere con gli uffici della Giunta regionale;

-    nelle more dell’attivazione della predetta convenzione, mediante richiesta di presentazione di apposita autocertificazione entro il mese di marzo di ciascuno degli anni 2015-2016-2017, secondo il modello allegato al presente provvedimento.

Per la non applicazione della riduzione si dispone di fare riferimento al dato di reddito complessivo annuo ai fini IRPEF più recente reso disponibile nel database dell’Agenzia delle Entrate o, nelle more della predetta convenzione, sulla base del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dichiarato.

Per quanto attiene l’applicazione delle aliquote maggiorate previste dall’allegato alla lr 43/2014, si procederà come segue:

-    il Servizio consiliare competente in materia richiederà agli uffici competenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo l’elenco degli attuali percettori di assegni vitalizi tra i consiglieri ed ex consiglieri della Regione del Veneto;

-    al termine di ciascun anno di vigenza della riduzione il Servizio consiliare competente in materia richiederà agli uffici competenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo l’elenco dei nuovi percettori di assegni vitalizi tra i consiglieri ed ex consiglieri della Regione del Veneto con l’indicazione della relativa data di decorrenza.

Ai sensi dell’allegato alla lr 43/2014, nel caso di percezione di altro assegno vitalizio in conseguenza di un mandato parlamentare o europeo l’assegno vitalizio mensile sarà ridotto come segue:

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)

aliquota base (per scaglioni)

aliquota aumentata del 40% (per scaglioni)

riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni

fino a euro 2.000,00

5%

7,00%

7,00% sull'intero importo

oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00

8%

11,20%

euro 140,00 + 11,20% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00

oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00

10%

14,00%

euro 364,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00

oltre euro 6.000,00

15%

21,00%

euro 644,00 + 21,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

 

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-    udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-    vista la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 “Interventi temporanei relativi all’assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica”;

-    visto l’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9;

-    vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 73 del 25 luglio 2013 con la quale l’Ufficio di presidenza delega al dirigente capo del Servizio affari generali l’istruttoria e ogni altro atto e adempimento relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità;

-    ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-    a voti unanimi e palesi;

delibera

1)  di approvare le seguenti disposizioni attuative della legge regionale 43/2014:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LR 43/2014

1. La verifica della sussistenza di redditi superiori a euro 29.500,00, a cura della struttura consiliare competente in materia, avviene, con riferimento esclusivo ai titolari di assegni vitalizi e di reversibilità beneficiari di somme erogati dal Consiglio regionale per ammontare imponibile annuo ai fini IRPEF inferiore ad euro 29.500,00:

a)  mediante l’attivazione di una convenzione di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate per la fruizione del servizio “Siatel v2.0 – PuntoFisco” o la richiesta di ampliamento dell’utenza della eventuale convenzione in essere con gli uffici della Giunta regionale;

b)  nelle more dell’attivazione della predetta convenzione mediante richiesta di presentazione di apposita dichiarazione entro il mese di marzo di ciascuno degli anni 2015-2016-2017 secondo il modello allegato al presente provvedimento.

2. Per la non applicazione della riduzione si fa riferimento al dato di reddito complessivo annuo ai fini IRPEF più recente reso disponibile nel database dell’Agenzia delle Entrate o, nelle more della predetta convenzione, sulla base del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dichiarato.

3. Per quanto attiene l’applicazione delle aliquote maggiorate previste dall’allegato alla lr 43/2014:

a)  il Servizio consiliare competente in materia richiede agli uffici competenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo l’elenco degli attuali percettori di assegni vitalizi tra i consiglieri ed ex consiglieri della Regione del Veneto;

b) al termine di ciascun anno di vigenza della riduzione il servizio consiliare competente in materia richiede agli uffici competenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo l’elenco dei nuovi percettori di assegni vitalizi tra i consiglieri ed ex consiglieri della Regione del Veneto con l’indicazione della relativa data di decorrenza.

2)  di dare atto che nel caso di percezione di altro assegno vitalizio in conseguenza di un mandato parlamentare o europeo l’assegno vitalizio mensile è ridotto come segue, ai sensi dell’allegato alla lr 43/2014:

 

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)

aliquota base (per scaglioni)

aliquota aumentata del 40% (per scaglioni)

riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni

fino a euro 2.000,00

5%

7,00%

7,00% sull'intero importo

oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00

8%

11,20%

euro 140,00 + 11,20% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00

oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00

10%

14,00%

euro 364,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00

oltre euro 6.000,00

15%

21,00%

euro 644,00 + 21,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

 

3)  di pubblicare la presente deliberazione nel Burvet in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_2015_006_Allegato_291702.pdf

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