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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 83 del 26 agosto 2014


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 40 del 08 luglio 2014

Sospensione dalla carica del Consigliere regionale Giampiero Marchese e nomina del consigliere supplente Alessio Alessandrini.

Con nota dell’8 luglio 2014 prot. 719/2014 pervenuta in data odierna, assunta al protocollo generale del Consiglio regionale con numero 12630, il Prefetto di Venezia ha notificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2014 con il quale si è accertata a decorrere dal 31 maggio 2014, “la sospensione del signor Giampiero Marchese dalla carica di consigliere regionale della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235” essendo stata disposta nei suoi confronti l’applicazione della misura della custodia in carcere di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale. 

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e in particolare l’articolo 8 “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali”, dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, inconseguenza di determinate sentenze non definitive di condanna e provvedimenti non definitivi di applicazione di misure di prevenzione.

Preso pertanto atto dell’avvenuta sospensione è doveroso dare applicazione all’istituto della supplenza previsto dall’ articolo 24 della legge regionale 16 gennaio, 2012 n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”. 

Tale norma stabilisce che nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni - ora articolo 8 commi  1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 235/2012 -, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 

Si tratta pertanto di dare atto che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Venezia relativo all’elezione del Consiglio regionale del Veneto – anno 2010 risulta primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente come contrassegno Partito Democratico il signor Alessio Alessandrini. 

l' Ufficio di Presidenza 

  • udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;    
  • visto l’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
  • visto l’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
  • visti gli articoli 37 e 41 dello Statuto del Veneto;
  • visto l’articolo 12 e seguenti del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di prendere atto del decreto del Consiglio dei Ministri  del 4 luglio 2014 che accerta la sospensione dalla carica consigliere regionale del signor Giampiero Marchese
  2. di proporre al Consiglio regionale la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti individuato, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Venezia, nella persona del signor Alessio Alessandrini;
  3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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