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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 38 del 12 giugno 2014
Servizio di erogazione di gas naturale. Il Consiglio regionale del Veneto ha in essere, per le proprie sedi, un contratto di erogazione di gas naturale con la Società Eni Spa divisione gas & power con sede legale a Roma.
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, all’articolo 1 comma 7, dispone che: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”.
Alla luce del dettato della succitata disposizione, si è potuto verificare che, relativamente al lotto 3 per il Veneto è attiva la convenzione Consip “Gas naturale 6” che scadrà il 13 novembre 2014 e vede aggiudicatario il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito tra la Società Trenta Spa con sede legale in Trento (TN) e la Società Multiutility Spa con sede legale a Verona.
La guida alla convenzione suddetta precisa, al punto 1.1 “Durata della Convenzione e dei contratti” che “I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas naturale da parte del fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate”.
La stessa guida alla convenzione prevede al punto 2.2 “Tempi di attivazione della fornitura” che “La data di inizio dell’erogazione di gas naturale, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà:
Si ritiene necessario, pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, aderire alla convenzione Consip “Gas naturale 6”, alle condizioni previste dalla stessa e relativi allegati. Il contratto di fornitura che verrà sottoscritto avrà durata di dodici (12) mesi, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas naturale da parte del fornitore.
Si ritiene di individuare quale Responsabile del Procedimento in argomento il dirigente capo del Servizio affari generali.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'Ufficio di Presidenza
- udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la documentazione pubblicata da Consip relativamente alla Convenzione per la fornitura di Gas Naturale 6;
- visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008;
- visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi e il DPR 207/2010;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
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