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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 66 del 08 luglio 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 37 del 12 giugno 2014

Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio regionale del Veneto nei confronti del ricorso proposto avanti al TAR Veneto avverso il decreto SAG n. 56 dei 31 marzo 2014 ad oggetto nomina del responsabile della Unità di staff di supporto presso la Difesa civica con conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di fascia A.

Come noto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” prevede, nel definire l’assetto organizzativo della struttura amministrativa del Consiglio regionale, tra l’altro (articolo 15) che “La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale” e “La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in: a) servizi consiliari; b) uffici; c) posizioni dirigenziali individuali; d) unità operative; e) unità di staff”.

Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 133 del 3 dicembre 2013 è stato approvato l’atto di indirizzo recante criteri e modalità per la nomina dei responsabili delle unità operative e per la attribuzione di posizioni di staff  ed è stata demandata al Segretario generale la adozione degli atti necessari alla gestione delle nomine di cui trattasi nel rispetto dell’atto di indirizzo succitato

Con decreto del Segretario generale n. 51 del 31 dicembre 2013 sono stati approvati l’avviso di selezione con allegate tavole di specificazione e implementazione delle modalità e dei criteri dell’atto di indirizzo approvato con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza succitata.

Le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi delle unità di staff e di alta specializzazione si sono concluse e le relative determinazioni sono state assunte dai rispettivi dirigenti capi servizio con propri provvedimenti e con il conferimento e preposizione ai relativi incarichi dei soggetti risultati vincitori o comunque utilmente collocati in graduatoria.

L’avv. Simonetta Vascellari, dipendente di ruolo in servizio presso la struttura amministrativa di supporto dell’Ufficio del Difensore civico ha proposto ricorso notificato in data 5 giugno u.s. per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto del dirigente capo servizio Affari generali n. 56 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto la nomina del responsabile dell’unità di staff di supporto – Staff 1 Difesa Civica (USS – CIV 1) - con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di fascia A.

Come da valutazioni tecnico - giuridiche in corso di definizione da parte delle competenti strutture del Consiglio regionale – Servizio Affari giuridici e legislativi di concerto con Servizio Affari generali - e che saranno definite per il successivo inoltro alla Avvocatura regionale in data odierna, sussistono le condizioni per resistere in giudizio avverso detto ricorso, sia per questioni preliminari di giurisdizione che per aspetti di merito, al fine di vedere rigettato il ricorso medesimo, fin dalla fase cautelare e quindi con diniego della richiesta sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Si pone pertanto la esigenza di costituzione in giudizio per resistere avverso detto ricorso e a tal fine viene in evidenza la disciplina di cui all’articolo 3 (Rappresentanza esterna ed in giudizio) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” ai  sensi del quale:

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.

3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno”

In sua esecuzione con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013 e con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 21 maggio 2013, è stato definito Protocollo di intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto.

Nel caso di specie, atteso che l’ambito di rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto da parte del suo Presidente, di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012 (paragrafo 1.1) “riguarda esclusivamente gli atti e le attività posti in essere nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare”, tra gli altri da “d) dirigenti e dipendenti del Consiglio” e che (paragrafo 1.2) “attengono all’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare” tra gli altri “i rapporti e i contratti di lavoro relativi al personale del Consiglio, ivi compresi i rapporti di consulenza e collaborazione conferiti a soggetti esterni al Consiglio regionale” come peraltro segnalato dalla stessa Avvocatura regionale, si verte nella fattispecie di cui al punto 3 del protocollo di intesa e quindi (paragrafo 3.1) “la promozione del contenzioso e la resistenza in esso sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza” e (paragrafo 5.1) “Sono a carico del bilancio del Consiglio regionale le spese derivanti dall’esercizio della rappresentanza in giudizio”.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

-    udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-    visto l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;

-    visto il Protocollo d’intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013;

-    visto lo Statuto della Regione Veneto;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-    a voti unanimi e palesi;

delibera

1)      di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale del Veneto a costituirsi in giudizio avanti al TAR Veneto per resistere al ricorso proposto contro il decreto del dirigente capo servizio affari generale n. 56 del 31 marzo 2014;

2)      di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento saranno impegnate con separato provvedimento del dirigente capo servizio Affari giuridici e legislativi, ad avvenuta individuazione, su indicazione della Avvocatura regionale, del legale incaricato;

3)      di aggiornare il Programma operativo 2014 con l’inserimento dell’allegata scheda e di aumentare di euro 20.000,00 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 6000 “Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R. 25.1.73 n. 5) riducendo di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 7000 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di previsione per l’anno corrente; di aggiornare conseguentemente il budget assegnato al Servizio affari giuridici e legislativi;

4)      di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.

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