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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 06 luglio 2021
Comitato Tecnico Regionale VIA - Aggiornamento composizione in seguito alla riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale di cui alle DGR n. 571 del 04/05/2021 e n. 715 del 08/06/2021.
Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare la composizione del Comitato Tecnico Regionale VIA, di cui all'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016, così come modificato dall'art. 32 della L.R. 29 del 25 luglio 2019, in adeguamento a quanto previsto dalle DGR n. 571 del 04/05/2021 e DGR n. 715 del 08/06/2021.
Il Presidente
Vista la legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016, “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” (di seguito Legge) ed in particolare l’art. 7, comma 5 della stessa, così come modificato dalla L. n. 29 del 25 luglio 2019 – art. 32, che prevede che il Comitato Tecnico Regionale VIA (di seguito Comitato VIA) sia istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
Considerato che il sopra citato comma 5 stabilisce la composizione del Comitato, prevedendo che lo stesso risulti composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
e) da cinque componenti individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle materie di cui alla lett. e), comma 5, dell’art. 7 della Legge;
f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario;
Visto il proprio precedente Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 con il quale è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 ed il proprio successivo Decreto n. 118 del 3 settembre 2019 con il quale si è provveduto ad aggiornare la composizione del Comitato stesso in adeguamento alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 29 del 25/07/2019;
Tenuto conto che con deliberazione n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.”, la Giunta regionale ha provveduto alla riorganizzazione delle strutture ad essa afferenti;
Vista la DGR n. 715 del 08/06/2021, con la quale la Giunta ha provveduto altresì ad un assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021, individuando tra l’altro il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, cui sono state attribuite le competenze in materia di VIA, quale Vicepresidente del Comitato;
Ritenuto di dover aggiornare, alla luce della nuova organizzazione della Giunta, l’individuazione dei componenti di cui alla lettera e), comma 5, articolo 7 della L.R. n. 4/2016, che vengono di seguito elencati:
Dato atto, al fine di garantire tutte le competenze previste dalla Legge, che il Comitato può essere integrato, qualora ritenuto necessario a discrezione del Presidente, dai seguenti componenti senza diritto di voto:
Ritenuto necessario garantire l’operatività del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA, così come sopra ridefinito in considerazione delle nuove misure organizzative previste dalle succitate DGR n. 571/2021 e DGR n. 715 del 08/06/2021, dal 1 luglio 2021, data in cui cominceranno ed esplicare efficacia le deliberazioni citate;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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