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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 161 del 30 ottobre 2020


Materia: Giunta regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 16 ottobre 2020

Nomina componente della Giunta regionale. Signora Elena DONAZZAN. Articolo 51 dello Statuto.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per la XI legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;

PRESO ATTO che in data 6 ottobre 2020 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto e dei consiglieri regionali;

VISTO l’articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;

DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all’applicazione dell’art. 51, comma 1, della Costituzione e dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;

RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall’articolo 53, comma 1, dello Statuto;

DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, la carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale e che secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1 bis della citata legge regionale, la nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere;

PRESO ATTO, inoltre che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, i componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale;

RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;

RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Elena DONAZZAN, nata a Bassano del Grappa (VI) il 22 giugno 1972;

VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:

  • articolo 122 della Costituzione;
  • articolo 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
  • Legge 23 aprile 1981, n. 154, Legge 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  • Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Elena DONAZZAN, nata a Bassano del Grappa (VI) il 22 giugno 1972;
  2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all’interessato e al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, con riferimento in particolare a quanto disposto dall’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
  3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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