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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 161 del 30 ottobre 2020


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 07 ottobre 2020

Segreteria dei componenti della Giunta regionale. Definizione dotazione di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone – ai sensi della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 – la dotazione di personale da assegnare alle Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

Il Presidente

PREMESSO che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto e che in data 06/10/2020 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del dott. Luca Zaia quale Presidente della Giunta regionale del Veneto;

ATTESO che l’art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto prevede che dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica e che il Presidente neo eletto della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo;

VISTO che nelle more della costituzione della nuova Giunta, il comma 6 del citato articolo stabilisce - in particolare - che il Presidente, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale;

RICHIAMATO l’art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, il quale prevede che:

a) il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie;

b) per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata alle Segreterie. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione;

c) le Segreterie, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell’organico previsto, arrotondato all’unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente;

d) ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell’incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa. Il conferimento degli incarichi di responsabile ai dipendenti regionali avviene con contratto di diritto privato a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

ATTESO che, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui alla succitata lett. b), l’attuale dotazione organica delle Segreterie in argomento è quella stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 13/07/15, che è così determinata:

  • alla Segreteria del Presidente e del Vicepresidente: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 2 dipendenti di categoria C;
     
  • alle Segreterie della Direzione del Presidente e degli altri componenti della Giunta: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 1 dipendente di categoria C,

e che nel rispetto del limite complessivo di unità di personale per ciascuna Segreteria, è ammessa la possibilità di individuare dipendenti di categoria inferiore.

RAMMENTATO che in applicazione del comma 4, dell’art. 8, della legge regionale n. 54/2012, ciascun componente della Giunta Regionale potrà decidere di avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato, compreso il responsabile di segreteria, entro i seguenti limiti:

  • alla Segreteria del Presidente e del Vicepresidente: al massimo 3 unità;
  • alle Segreterie della Direzione del Presidente e degli altri componenti della Giunta: al massimo 2 unità.

ATTESO che per il personale già dipendente a tempo indeterminato, l’assegnazione sarà effettuata mediante il trasferimento per mobilità interna del dipendente individuato, mentre per il personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, l’assegnazione sarà effettuata mediante l’attivazione della procedura di comando in entrata del dipendente individuato;

PRESO ATTO che per il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro sarà costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha proposto l’assunzione;

RITENUTO OPPORTUNO confermare la dotazione organica delle Segreterie in argomento anche per la nuova legislatura, fatto salvo che, per effetto del combinato disposto dell’art. 31, comma 2, della L.R. 54/2012 e dell’art. 107 della L.R. 30/2016, è venuta meno la posizione di vicario del responsabile di segreteria;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di determinare per la corrente XI legislatura - confermandola rispetto alla precedente legislatura - la dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come segue:
  • alla Segreteria del Presidente e del Vicepresidente: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 2 dipendenti di categoria C;
     
  • alle Segreterie della Direzione del Presidente e degli altri componenti della Giunta: 1 responsabile, 2 dipendenti di categoria D e 1 dipendente di categoria C.
  1. di stabilire che, nel rispetto del limite complessivo di unità di personale per ciascuna Segreteria di cui al punto 1, è ammessa la possibilità di individuare dipendenti di categoria inferiore;
     
  2. di stabilire che in applicazione del comma 4, dell’art. 6, della legge regionale n. 54/2012, ciascun componente della Giunta regionale potrà decidere di avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato, compreso il responsabile di segreteria, entro i seguenti limiti:
  • alla Segreteria del Presidente e del Vice Presidente: massimo 3 unità;
     
  • alle Segreteria della Direzione del Presidente e degli altri componenti della Giunta: massimo 2 unità;
  1. di dare atto che il personale regionale a tempo indeterminato sarà assegnato mediante trasferimento per mobilità interna;
     
  2. di dare atto che il personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni sarà assegnato mediante l’istituto del comando in entrata;
     
  3. di dare atto che il rapporto di lavoro delle unità di personale da assumere con contratto a tempo determinato sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dagli interessati e dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà che il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha proposto l’assunzione;
     
  4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell’esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, sui capitoli di spesa 102792, 102934, 103005 e 103076 del bilancio di previsione 2020-2022 appartenenti alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” programma 01 “Organi Istituzionali”, ai sensi della lett. a) del paragrafo 5.2, allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011;
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto ai sensi dell’art. 51, comma 6 dello Statuto e che comunque viene sottoposto a conferma, con decorrenza ex tunc, della Giunta regionale;
     
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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