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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 86 del 02 agosto 2019


Materia: Energia e industria

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 97 del 12 luglio 2019

"Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Mozzecane (VR) DGR n. 1020 del 18 giugno 2013 e ss. mm. e ii. (DGR n. 142/2015 e relativa rettifica decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 70/2015). Impianto di depurazione e trattamento degli effluenti liquidi (digestato, liquame suino e acque meteoriche).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si sospende con effetto immediato l’attività di depurazione degli effluenti liquidi assentita nell’ambito di un procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003.

Il Presidente

VISTO l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, che ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTI i successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) con i quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico);

VISTA la DGR n. 1391/2009 con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca);

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, con la quale alla Direzione regionale Agroambiente è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha definito, in particolare l’articolo 44, il regime sanzionatorio in materia di rilascio del titolo abilitativo agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

CONSIDERATO che per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 75 del 7 giugno 2013, successivamente ratificato con DGR n. 1020 del 18 giugno 2013, e successive modifiche e integrazioni (DGR n. 142 del 10 febbraio 2015 e relativa rettifica – decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 70 del 29 maggio 2015), la “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” (CUAA 00645480237), con sede legale e operativa in località Capannette San Giovanni – Comune di Mozzecane (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Mozzecane (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto;

DATO ATTO, altresì, che con la medesima autorizzazione unica (punto 8. del dispositivo della DGR n. 142/2015) la “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” è stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di depurazione e trattamento degli effluenti liquidi (digestato, liquame suino e acque meteoriche), secondo uno schema d’impianto approvato in sede di Conferenza di servizi (Relazione tecnica – allegato 3.01-rev. 1.00 pagg. 34-36 e successiva variante - Nota tecnica – allegato 3.01b-rev. 1.00);

ACQUISITA, in data 10 giugno 2019 (protocollo regionale n. 235299), dal competente Dipartimento Provinciale di Verona di ARPA Veneto (Servizio Controlli) la Relazione di servizio n. 12_4730_19 con la quale si segnala quanto segue:

  • in data 18 maggio 2019, su segnalazione della Polizia Provinciale di Verona, il personale ARPA Veneto ha rilevato elevati valori di alcuni parametri – in particolare COD, BOD5, cloruri e alluminio – lungo il corso d’acqua denominato Rio Condotto in località Capannette del Comune di Mozzecane (VR);
  • il giorno 6 giugno 2019, presso il sito produttivo della “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.”, ha effettuato un sopralluogo con lo scopo di verificare la funzionalità dell’impianto di depurazione, nonché la qualità dello scarico del medesimo lungo il Rio Condotto;

PRESO ATTO che nel corso del sopralluogo del 6 giugno 2019, il personale ARPA Veneto accertava, altresì, che l’impianto di depurazione, autorizzato contestualmente all’impianto di produzione di energia, risultava in esercizio con modalità non conformi a quanto approvato in sede di Conferenza di servizi e autorizzato dalla Giunta regionale (esclusione delle fasi di filtrazione a sabbia, ultrafiltrazione e osmosi inversa), come da DGR n. 142/2015;

ACCERTATO, inoltre, che all’impianto di depurazione in argomento il soggetto esercente ha introdotto del <<permeato di ultrafiltazione additivo/nutriente proveniente dall’Industria casearia Silvio Belladelli>>, non previsto in fase di approvazione e successiva autorizzazione;

CONSIDERATO che gli Uffici regionali competenti hanno avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi del comma 3, articolo 44 del D Lgs n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) con notifica inviata via pec il giorno 4 luglio 2019, protocollo n. 296253;

RILEVATO, pertanto, che l’impianto di depurazione, connesso all’esercizio dell’impianto di produzione di energia autorizzato alla “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” (CUAA 00645480237), con sede legale e operativa in località Capannette San Giovanni – Comune di Mozzecane (VR), risulta non conforme al progetto approvato in violazione del comma 1 dell’articolo 130 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo articolo 130 l’autorità competente può procedere, sulla base della gravità dell’infrazione:

  • alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  • alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  • alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

ACQUISITA, in data 12 luglio 2019, dal Settore competente della Provincia di Verona (Area funzionale Servizi in Campo Ambientale) la comunicazione inoltrata alla “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” di diffida alla corretta gestione dell’impianto di depurazione, con le motivazioni di cui alla Relazione di Servizio nr. 12_4730_10 di ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona, Servizio Controlli);

PRESO ATTO che ARPA Veneto ritiene che vi siano i termini per sospendere lo scarico nelle acque assentito alla “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” sul Rio Condotto, frazione Capannette del Comune di Mozzecane (VR), ai sensi dell’articolo 130 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO, altresì, che la Società agricola autorizzata non ha rispettato le prescrizioni all’esercizio dell’impianto di depurazione, poiché è stata accertata l’introduzione nella sezione di depurazione del permeato di ultrafiltrazione additivo/nutriente, non assentito in sede di rilascio dell’autorizzazione unica;

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra rilevato, ed allo stato degli atti, che la sospensione dello scarico in acque superficiali da parte dell’impianto di depurazione assentito al punto n. 8 del dispositivo della DGR n. 142/2015 (variante alla costruzione e esercizio all’impianto di produzione di energia nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse) è funzionale a preservare la salute e l’ambiente;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

VISTO il Piano Regionale di Tutela delle Acque (DCR n. 107/2009) e sue modifiche e integrazioni;

decreta

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto dell’adozione della diffida alla corretta gestione dell’impianto di depurazione in oggetto trasmessa dall’Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona con nota PEC 11 luglio 2019, protocollo n. 384380, alla “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” (CUAA 00645480237), con sede legale e operativa in località Capannette San Giovanni – Comune di Mozzecane (VR) e per conoscenza alla Regione del Veneto, pervenuta al protocollo in data 12 luglio 2019 al n. 312421;
     
  3. di sospendere per mesi sei (6) dalla notifica del presente atto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di depurazione, nonché lo scarico delle acque lungo Rio Condotto, fatto salvo l’adeguamento anticipato alle condizioni del progetto assentito con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 75 del 7 giugno 2013, successivamente ratificato con DGR n. 1020/2013 e s. m. e i. (DGR n. 142/2015);
     
  4. di individuare nelle seguenti prescrizioni le condizioni per un riavvio dell’esercizio dell’impianto di depurazione e relativa autorizzazione allo scarico lungo il Rio Condotto:
  • ripristino nel diagramma di flusso nella sezione di depurazione delle previste fasi di filtrazione a sabbia, ultrafiltrazione e osmosi inversa nel ciclo;
  • alimentazione della sezione di depurazione degli effluenti liquidi assentiti al punto n. 8. del dispositivo della DGR n. 142/2015 (digestato, liquame suino e acque meteoriche);
  1. di incaricare ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) alla concreta esecuzione del presente provvedimento a carico della Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C. e dunque alla sospensione dell’esercizio del solo impianto di depurazione nonché dello scarico intestati alla medesima ditta lungo il corso del Rio Condotto in località Capannette del Comune di Mozzecane (VR);
     
  2. di incaricare ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) di definire le modalità di analisi delle acque (piano di campionamento e tempistica) da immettere nel Rio Condotto che la Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C. deve assicurare;
     
  3. di far eseguire alla Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C. le analisi di cui al precedente punto nel rispetto:
  • del Piano regionale di Tutela delle Acque;
  • del parere trasmesso dalla Provincia di Verona in data 16 novembre 2012, protocollo provinciale n. 123650, acquisito agli atti della Conferenza di servizi in sede di autorizzazione unica (DGR 142/2015)
  1. che le analisi di cui al precedente punto debbano essere trasmesse entro dieci (10) giorni dall’emissione del rapporto di Prova alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona – servizio Controlli), al Comune di Mozzecane e alla Provincia di Verona (Area funzionale Servizi in Campo Ambientale);
     
  2. che l’eventuale mancato ripristino nei termini di cui al punto 3. e seguenti allo stato di progetto dell’impianto di depurazione approvato al punto 8. del dispositivo della DGR n. 142/2015 comporta la revoca della specifica autorizzazione, ai sensi e per gli effetti della lettera c), comma 1 dell’articolo 130 del D. Lgs. n. 152/2006;
     
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Società agricola meglio identificata al precedente punto 2., nonché alla Provincia di Verona, al Comune di Mozzecane e all’ARPA Veneto;
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
     
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
     
  7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Luca Zaia

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