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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 43 del 05 maggio 2017


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 21 aprile 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 2175/2016. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020 e modifica degli Indirizzi Procedurali Generali. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga termini scadenza presentazione domande per il tipo di intervento 16.1.1, 16.2.1 e delle misure collegate.

Note per la trasparenza

Si dispone l’approvazione di una proroga di 30 giorni dei termini di scadenza di presentazione delle domande per il tipo di intervento 16.1.1, 16.2.1 e delle misure collegate relative ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui all’allegato C alla DGR n. 2175/2016.

Il Presidente

PREMESSO che:

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 179 del 21/02/2017.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi di cui alla DGR n. 400/2016, con deliberazione n. 2175 del 23/12/2016 e s.m.i. sono stati approvati i bandi relativi ai tipi d’intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.4.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.5.1, 10.2.1, 16.1.1, 16.2.1, 16.4.1 e 16.5.1 del PSR 2014-2020, al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.

L‘innovazione è una delle priorità trasversali dello sviluppo rurale e può costituire, se ben sviluppata, il principale strumento per la competitività e sostenibilità delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

Per favorire lo sviluppo dell’innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli organizzativi e gestionali, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) riconosce un ruolo fondamentale alla Misura Cooperazione.

In particolare, il tipo di intervento 16.1.1- Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura sostiene l’esercizio e la gestione dei Gruppi Operativi (GO), partenariati in cui almeno uno dei soggetti componenti ha la qualifica di impresa del settore agricolo o agroalimentare, o loro associazione, e di cui possono far parte altri soggetti funzionali allo svolgimento di una serie di attività il cui obiettivo finale è lo sviluppo di innovazione (ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi, ecc.).

Il GO, partendo dalla rilevazione del fabbisogno di innovazione, si forma attorno a un tema di interesse pratico per le imprese.

Il Tipo di intervento 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, intende promuovere la cooperazione tra produttori primari, l’industria di trasformazione e il mondo della ricerca, per la realizzazione di:

  • progetti pilota,
  • progetti dimostrativi
  • progetti che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale

in grado di affrontare e sviluppare le problematiche connesse con le Focus area del PSR.

La misura 16. Cooperazione del PSR è una misura nuova, caratterizzata da una certa complessità a livello amministrativo e gestionale, in quanto il mandatario o coordinatore del GO è tenuto a presentare, oltre alla “domanda cappello” relativa al tipo di intervento 16.1.1, anche il Piano di attività del Gruppo Operativo (PA.GO) previsto dal Tipo di intervento 16.1.1 con il cronoprogramma e la spesa richiesta per ogni Tipo di intervento attivato e per partner, ed inoltre:

  • il Progetto previsto dal Tipo di intervento 16.2.1
  • per i Tipo di intervento 16.1.1 e 16.2.1 l’esplicitazione degli interventi e delle spese previsti con l’indicazione del loro cronoprogramma e del partner che li sostiene
  • la domanda di sostegno per il Tipo di intervento 16.1.1
  • la domanda di sostegno per il Tipo di intervento 16.2.1.

Con propria nota la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto ha segnalato che, malgrado la proroga dei termini al 26/04/2017 già concessa con la DGR n. 290 del 14/03/2017, per il tipo di intervento 16.1, 16.2 e misure collegate sussistono ancora difficoltà nel predisporre le domande di aiuto e la relativa documentazione entro la scadenza del 26 aprile 2017. Per tale motivo, viene chiesta una ulteriore proroga delle scadenze fissate con la succitata DGR n. 290/2017 per i bandi di cui sopra.

Gli uffici della Direzione Agroalimentare responsabili della misura 16 ed Avepa, interpellati hanno confermato le difficoltà segnalate.

Si propone pertanto di consentire ulteriori 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande relative ai tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1 e agli interventi collegati, apportando le conseguenti modifiche ai termini indicati nell’Allegato A alla DGR n. 2175/2016, come ulteriormente prorogati dalla citata DGR n. 290/2017.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché in ordine alla mancanza di pregiudizio nei confronti di terzi;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 21/02/2017 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTA la DGR n. 2175/2016 relativa all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la DGR n. 290/2017 relativa alla proroga dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 16.1, 16.2, 16.4 e interventi collegati del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

RAVVISATA la necessità di disporre una proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande relative ai tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1 e agli interventi collegati, apportando le conseguenti modifiche ai termini indicati nell’Allegato A alla DGR n. 2175/2016, come ulteriormente prorogati dalla DGR n. 290/2017;

VISTO l’articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall’articolo 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della Legge Regionale n. 27/1973;

decreta

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre una proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande relative ai tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1 e agli interventi collegati, apportando le conseguenti modifiche ai termini indicati nell’Allegato A alla DGR n. 2175/2016, come ulteriormente prorogati dalla DGR n. 290/2017;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  7. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della LR 01.09.1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della LR 10.12.1973, n. 27.

Luca Zaia

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