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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 36 del 11 aprile 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 28 marzo 2017

Comune di Montecchio Precalcino, Sarcedo, Breganze, Sandrigo, Villaverla e Dueville (VI). Istanza di permesso di ricerca di risorsa geotermica ai sensi del D.lgs. 22/2010, della L.R. 40/1989 e della DGR 985 del 18/6/2013 da parte della ditta LIFENERGY S.r.l. Diniego del rilascio del permesso di ricerca.

Note per la trasparenza

Viene denegato il permesso di ricerca poiché la società istante non risulta in possesso della capacità economica richiesta per la realizzazione del progetto, in quanto sciolta di diritto “per perdita integrale del capitale sociale” e versa in stato di liquidazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • La società LIFENERGY S.r.l. con sede legale in via Pasquale Villari 7 a Firenze ha presentato in data 5/7/2013 (prot. n. 307847 del 18/7/2013) istanza di permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Montecchio Precalcino” nel territorio dei Comuni di Montecchio Precalcino, Sarcedo, Breganze, Sandrigo, Villaverla e Dueville in provincia di Vicenza;
  • In data 2/8/2013, prot. n. 329740 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
  • L’avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza per la presentazione di eventuali domande in concorrenza è stato pubblicato sul BUR n. 68 del 9/8/2013 e all’Albo Pretorio dei Comuni interessati;
  • Con nota n. 454193 del 22/10/2013 è stato comunicato alla ditta che, entro il termine previsto, non sono pervenute domande in concorrenza e che era necessario sottoporre l’istanza a verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto geotermico che prevedeva inizialmente l’esecuzione solo di indagini geofisiche;
  • Con determinazione n. 752 del 29/9/2014 la Provincia di Vicenza ha escluso dalla procedura di V.I.A. il permesso di ricerca di risorse geotermiche “Montecchio Precalcino” per l’esecuzione di indagine geofisica di sismica passiva;
  • In data 24/2/2015 la ditta ha presentato alla Provincia di Vicenza l’istanza di procedura V.I.A. per un progetto relativo all’esecuzione di due pozzi esplorativi;
  • Con decreto n. 92 del 30/8/2016 il Presidente della Provincia di Vicenza ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 8/2016 favorevole con prescrizioni espresso nella seduta della Commissione Provinciale V.I.A. relativo alla domanda di “Progetto definitivo per la realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici denominati “Montecchio Precalcino 1” e “Montecchio Precalcino 2”;
  • Con nota n. 387529 del 11/10/2016 è stata richiesta alla ditta la documentazione necessaria per il proseguimento dell’istruttoria tra cui quella attestante la capacità economica del richiedente;
  • Tale documentazione è stata trasmessa dalla predetta società in data 23/12/2016 ed acquisita al protocollo regionale con n. 10169 del 11/1/2017;
  • A seguito dell’esame della documentazione sulla capacità economica della ditta istante ed in particolare della visura camerale, si è riscontrato che la società LIFENERGY S.r.l. si è sciolta di diritto “per perdita integrale del capitale sociale”, come da verbale di assemblea del 05.05.2015 e versa in stato di liquidazione. Inoltre in data 08.05.2015 il liquidatore ha richiesto al Tribunale di Firenze l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo liquidatorio e/o di continuità;

RILEVATO CHE:

  • La Direzione Difesa del Suolo ha ritenuto tale sopravvenuta circostanza motivo ostativo al rilascio del permesso di ricerca richiesto in quanto la LIFENERGY S.r.l non risulta in possesso della capacità economica richiesta, avuto riguardo all’entità del progetto che prevede la realizzazione di opere del valore di € 25.613.627,00 oltre ai costi per i monitoraggi;
  • La comunicazione dei motivi ostativi è stata inviata alla società istante, con  nota n. 59664 del 14/2/2017, ai sensi  dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, evidenziando alla ditta la possibilità di controdedurre presentando osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
  • Il termine di cui sopra è decorso senza che siano state presentate osservazioni;

CONSIDERATO CHE:

  • ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 27/5/1991, n. 395 e dell’art. 3 del D.Lgs. 11/2/2010, n. 22, il possesso di adeguata capacità economica è requisito necessario per il rilascio del permesso di ricerca e pertanto si ritiene non sussistente nel caso di specie il presupposto per il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Montecchio Precalcino” richiesto dalla società LIFENERGY S.r.l.:

VISTI:

  • il R.D. 1443/1927;
  • il D.P.R. 395/1991;
  • la L.R. 40/1989;
  • il D.Lgs. 22/2010;
  • la DGR n. 985/2013 e in particolare l’allegato A che stabilisce che il permesso di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale viene rilasciato o denegato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di denegare il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Montecchio Precalcino” richiesto dalla società LIFENERGY S.r.l. con sede legale in via Pasquale Villari 7 a Firenze, in quanto la stessa non è risultata in possesso di adeguata capacità economica;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti in Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

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