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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 25 novembre 2016
Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" dell'Unione montana Astico e dell'Unione montana Marosticense ed estinzione della corrispondente Comunità montana dall'Astico al Brenta. Presa d'atto.
Si prende atto della costituzione dell'Unione montana Astico e dell’Unione montana Marosticense, dell’estinzione della corrispondente Comunità montana dall’Astico al Brenta, con la relativa conseguente decadenza dei suoi organi e del fatto che l'Unione montana Astico e l’Unione montana Marosticense costituitesi sono gli enti che subentrano nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.
Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, “nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali” (art. 1, comma 1), ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni;
CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane” quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell’art. 3 della l.r. 40/2012;
CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:
VISTA la dgr n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l’avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta regionale medesima, del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012;
VISTA la dgr 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”;
CONSIDERATO che con la dgr 771/2013 - con cui è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 - si è individuato:
VISTA la dgr 2836/2013, avente per oggetto “Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con dgr 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la loro successione”;
CONSIDERATO che con dgr 2836/2013 è stato previsto che nel caso di rideterminazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, attraverso il piano di riordino che comporta di norma la costituzione di più enti che succedono alla Comunità montana estinta, il presidente della Comunità montana, o il Commissario straordinario laddove la stessa sia stata commissariata, provvede ad adottare un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni nelle seguenti funzioni, compiti, attività facenti capo alla preesistente Comunità montana:
PRESO ATTO che i consigli delle Unioni montane interessate dal piano di successione e subentro alla Comunità montana estinta, provvedono – contestualmente alla procedura di costituzione - ad approvarlo e a trasmetterlo alla Giunta regionale e che analogamente vi provvedono i comuni della Comunità montana non interessati dalla costituzione delle Unioni montane;
CONSIDERATO che la sopra citata dgr 2836/2013 prevede che nella fase di costituzione dell’Unione montana ai sensi della l.r. n. 40/2012 si adottino le seguenti procedure:
Vista la nota pervenuta in data 28/07/2015 n. 308859 con la quale l’Unione montana Astico ha trasmesso alla competente Struttura della Giunta regionale:
RITENUTO che, ai sensi della legge regionale 40/2012 e della dgr 2651/2012 e successive modificazioni ed integrazioni si possa:
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;
vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
DATO ATTO che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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