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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 133 del 17 novembre 2016
Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27. Costituzione della Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR - Lavori Pubblici).
Con il presente decreto si provvede al rinnovo della composizione della CTR - lavori pubblici, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. 27/2003.
Il Presidente
VISTO l’art. 13, comma 1, della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27, che istituisce la Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR - Lavori Pubblici), nella seguente composizione:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente; b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici; c) sei esperti in materia di lavori pubblici nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura; d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici; e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo; f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica; g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente; h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto; i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia; j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura; l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale; m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi; n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica; o) un tecnico designato dall’Associazione dell’Unione delle Province del Veneto; p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto; q) un funzionario delegato dell’azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
VISTO il comma 2 del citato art. 13, L.R. 27/2003, che individua il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici quale vice presidente della CTR lavori pubblici, con la possibilità, in caso di assenza o impedimento, di essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
CONSIDERATO che in seguito alla scadenza della IX legislatura si rende necessaria la ricostituzione della Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 4 dell’Allegato “A” alla DGR N. 1031 del 18 marzo 2005, con cui si prevede che la CTR - Lavori Pubblici venga costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale “in sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 37 del 06 febbraio 2016, con il quale sono stati nominati, in base al disposto dell’art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 27/2003, i sei esperti in materia di lavori pubblici;
Vista la nota n. 9515 del 12 aprile 2016 del Presidente del Consiglio Regionale, con cui si comunicava la necessità di procedere alla sostituzione di uno dei sei componenti esperti ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2 della L. R. 27/97, alla quale si è dato seguito con la pubblicazione dell’Avviso n. 19 del 30 maggio 2016 (Bur n. 54 del 03/06/2016) avente ad oggetto “Proposte di candidatura per la sostituzione nella Commissione tecnica regionale - Lavori pubblici di n. 1 esperto di competenza del Consiglio regionale (art. 13, comma 1, lettera c della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27)”;
Vista la nota n. 20208 del 02 settembre 2016 del Presidente del Consiglio Regionale, con cui si comunicava che, con riferimento alla citata nota n. 9515 del 12 aprile 2016, a seguito di una ricognizione degli atti relativi alla procedura di nomina, si era ravvisato il venir meno della necessità di procedere alla sostituzione di uno dei sei componenti esperti;
CONSIDERATO che, in conseguenza di detta circostanza, le nomine di cui al decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 37 del 06 febbraio 2016 devono considerarsi pienamente valide, a tutti gli effetti di legge, con decorrenza dalla data del decreto medesimo;
VISTE le note dell’URPV e dell’ANCI Veneto, n° 153/urpvTV del 23/11/2015 e n° 264 del 15/02/2016, con cui sono stati designati i tecnici di cui all’art. 13, comma 1, lett. o) e p), L.R. 27/2003, rispettivamente nelle persone dell’Arch. Leonardo Minozzi e dell’Arch. Marco Zecchinato;
CONSIDERATA l’attuale organizzazione delle strutture regionali e le relative competenze attribuite, di cui alle DGR n. 435 del 15/04/2016, DGR n. 802 e 803 del 27/05/2016, in base alla quale la composizione della CTR - Lavori Pubblici, relativamente ai suoi componenti interni, deve essere corrispondentemente adeguata;
RITENUTO pertanto, alla luce del mutato quadro normativo e regolamentare, che, quanto ai componenti di cui alle lett. b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), del citato art. 13 della L.R. 27/2003, gli stessi siano individuati come segue:
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 31, comma 7 della legge regionale 2012, n. 54 “Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area”;
RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, L.R. 27/2003, il Vice Presidente della CTR - Lavori Pubblici è individuato nel Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio e che, in caso di sua assenza o impedimento, il medesimo può essere sostituito dal Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
VISTA la DGR n. 1426 del 06 settembre 2011, che ha fissato l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della CTR - Lavori Pubblici in € 90,00 per ogni seduta, con decorrenza dal 1 gennaio 2011;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che alla stessa compete l’acquisizione delle dichiarazioni, da parte dei soggetti incaricati, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico a pena di decadenza dallo stesso;
decreta
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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