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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 105 del 04 novembre 2016


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 123 del 21 ottobre 2016

Stagione venatoria 2016/2017. Rigetto dell'istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare nella Laguna di Caorle (VE)

Note per la trasparenza

Viene rigettata l’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare, l’isolone e la fascia di barene adiacenti all’argine dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” nella Laguna di Caorle (VE) presentata dal Concessionario dell’AFV stessa.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza del Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” acquisita al protocollo n. 309745 in data 10 agosto 2016 volta a conseguire per la stagione venatoria 2016/2017 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) lungo il Canale Canadare, nella Laguna di Caorle nella Città Metropolitana di Venezia;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Venezia, prot n. 326761 del 30 agosto 2016, con la quale vengono evidenziate delle criticità in merito all’applicazione, per la stagione venatoria 2016/2017, di un decreto ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nell’area in questione; criticità di seguito integralmente riportate: “Nel territorio oggetto della richiesta di applicazione del divieto di caccia, ed in particolare lungo le sponde del canale Canadare, l’Amministrazione provinciale di Venezia ha individuato tre appostamenti di caccia ai sensi dell’art.25, comma 2 della L.R. 50/93 (determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale n. 2185 del 09.08.2007, modificata con determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 2330 del 04.08.2008). In seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia il rappresentate legale della Società Valnova aveva avanzato una proposta di modifica dello stesso Piano mediante l’ampliamento dell’Oasi di protezione Valle Vecchia in Comune di Caorle verso Nord fino ad includere il canale Canadare, l’isola di proprietà di Valnova, l’area denominata Cul dea Carega e la fascia di barene adiacente all’argine della Valnova. La Giunta provinciale di Venezia con deliberazione n. 172 del 02.12.2013 ha stabilito di non accogliere tale richiesta con la seguente motivazione: “la distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di rendicontazione del Piano Faunistico Venatorio e di espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica”;

VISTO il preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della Legge n. 241 del 1990 trasmesso al Concessionario con nota raccomandata a.r. del 20 settembre 2016, prot. n. 354420 con il quale si sono rappresentate al richiedente le motivazioni ostative suesposte, con facoltà di presentare, da parte dello stesso, eventuali controdeduzioni/osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione;

DATO ATTO che entro il termine di cui sopra non sono state presentate all’Amministrazione regionale controdeduzioni/osservazioni al preavviso di rigetto;

RITENUTO pertanto che gli elementi ostativi preannunciati dall’Amministrazione regionale in sede di preavviso di rigetto si debbano ritenere integralmente confermati in riferimento all’adozione di formale provvedimento di rigetto dell’istanza in parola;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre il rigetto dell’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare, nella Laguna di Caorle (VE) formulata dal Concessionario dell’AFV medesima con nota acquisita al protocollo n. 309745 in data 10 agosto 2016;
  2. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Luca Zaia

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