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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 105 del 04 novembre 2016


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 21 ottobre 2016

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 16 agosto 2016 "Stagione venatoria 2016/2017. Limitazioni dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. Art. 17 L.R. n. 50/1993". Integrazione.

Note per la trasparenza

Si provvede ad integrare, in ragione della puntuale articolazione del Calendario Venatorio Regionale 2016/2017, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 16 agosto 2016 riportando l’indicazione del periodo complessivo in cui è consentito l’esercizio venatorio.

Il Presidente

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 101 del 16 agosto 2016, avente ad oggetto “Stagione venatoria 2016/2017. Limitazioni dell’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. Art. 17 L. R. n. 50/1993”;

CONSIDERATO che, in ragione della puntuale articolazione del Calendario Venatorio Regionale 2016/2017, si rende necessario integrare il punto 1. lettera a) del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui sopra comprendendo anche il giorno 30.1.2017 e, quindi, il medesimo punto 1. lettera a) viene ad essere così riformulato: “l’esercizio venatorio è consentito nelle giornate di domenica a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio, nonché nella giornata del 30.1.2017” ;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto dispositivo di cui alla lettera a) del punto 1 del Decreto del Presidente n. 101 del 16.8.2016 come di seguito riportato:

  1. l’esercizio venatorio è consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio, nonché nella giornata del 30.01.2017;

2. di confermare le restanti disposizioni di cui al Decreto del Presidente n. 101 del 16.8.2016;

3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

Luca Zaia

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