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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 115 del 06 ottobre 2016

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 15, comma 1 e comma 2, lett d) e 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186, S.O.

Il Presidente

PREMESSO - che l’art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, rubricato “Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche” prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico;

che il comma 5 della medesima disposizione di legge statuisce che “Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB”;

che tale disposizione trascende la mera funzione del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, assegnata dall’art.117, II comma, lett. r) Cost. alla competenza esclusiva statale e determina una sostanziale interferenza con ambiti materiali di competenza costituzionalmente assegnati alle Regioni ai sensi degli art. 117, IV comma, e 118 della Costituzione, tra i quali spiccano in particolar modo l’agricoltura e l’organizzazione amministrativa regionale. Ciò in quanto, per effetto di tale norma, si rende possibile, in caso di mancato raggiungimento di un’intesa in sede di conferenza intergovernativa, l’automatica surrogazione del sistema informativo statale ai sistemi regionali, in tal modo incidendo sull’autonomia regionale in modo sostanziale e al di fuori del perseguimento della finalità di assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione;

che peraltro la forma di raccordo con le Regioni, pur essendo qualificata in termini di intesa, si presenta come altamente insufficiente, lesiva del principio di bilateralità, in quanto il mancato raggiungimento dell’accordo (il cui termine peraltro è decisamente troppo breve alla luce della difficoltà tecnica del raccordo informativo de qua) determina, di per sé, l’imposizione alle Regioni di un sistema informativo ad esse estraneo, in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Che da ciò deriva la lesione degli artt. 117, III e IV comma, 118, e 120 Cost. sul principio di leale collaborazione nonché dell’art. 97 Cost. in quanto la previsione “sanzionatoria” di una sostituzione tout court dei sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura e all’acquacoltura biologica, in caso di mancata intesa, è in grado di incidere negativamente sul concreto esercizio dei pubblici poteri in tale materia con conseguente lesione del canone del buon andamento. Oltre a determinare effetti negativi in termini economico-finanziari in relazione agli oneri derivanti dal passaggio da un sistema informativo ad un altro, in violazione degli artt. 81 e 119 della Costituzione.

Che l’art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, rubricato “Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale”, al primo comma statuisce che “Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare”.

Che il successivo comma dispone che: “Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.”

Che nel rinnovare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale si prevede l’introduzione di un modello organizzativo omogeneo, l’uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali e l’uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.

Che tali norme sono in grado di incidere sull’assetto organizzativo di enti regionali così ledendo la competenza attribuita in via residuale ed esclusiva alle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale ex art. 117, comma 4 della Costituzione, oltre il limite consentito dalla finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. E ciò avviene prevedendo unicamente, quale forma di concertazione cooperativa con le Regioni, un parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere. Il che ridonda nella violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

Che d’altronde tale disciplina imponendo dei modelli omegenei e un livellamento di spesa indipendentemente dalla specificità dei modelli regionali già esistenti, pur ove essi presentino caratteristiche di eccellenza sotto il profilo organizzativo, gestorio e finanziario, come nel caso della Regione del Veneto, determina non solo una invasione della competenza in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale e in materia di agricoltura, ma pur anche una lesione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e degli artt. 117, III e IV comma e 118 Cost.

Che l’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, rubricato “Istituzione della Banca delle terre agricole” statuisce che: “È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Che tale disposizione, pur facendo salva la eventuale disciplina regionale relativa alla gestione dei terreni incolti e abbandonati, viene sostanzialmente a sovrapporsi a quest’ultima senza che sia prevista alcuna forma di coordinamento. Il che può condurre a una duplicazione di disciplina in relazione ad una medesima fattispecie oltreché a una duplicazione di dati con conseguenti potenziali conflitti in sede di applicazione. Ciò determina una violazione dell’art. 97 Cost. per lesione del canone di buon andamento e dell’art. 3 Cost. per la irragionevolezza della disciplina, il che ridonda in una lesione della competenza legislativa regionale residuale e dunque esclusiva in materia di agricoltura, ex art. 117, comma 4, Cost. e della competenza amministrativa regionale ex art. 118 Cost.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 15 comma 1 e comma 2, lett d) e 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186, S.O. per violazione degli artt. 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

RAVVISATA  l’urgenza essendo fissato il termine per l’impugnazione il giorno 10 ottobre 2016;

VISTA la l.r. 16.8.2001, n. 24;

VISTI  l’art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54 e l’art. 6 l.r. 10.12.1973, n. 27;

VISTA la DGR n. 2472 del 23.12.2014         .

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 15 comma 1 e comma 2, lett d) e 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186, S.O. per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana;
  2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 1.9.1972, n. 12 e dell’art. 6 della l.r. 10.12.1973, n. 27;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

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