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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 21 settembre 2016
Stagione venatoria 2016/2017. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993. AFV "Valle Serraglia".
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 932 del 22.6.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;
VISTO il primo comma dell’articolo 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Serraglia” acquisita al protocollo n. 326661 in data 30 agosto 2016 volta a conseguire l’imposizione del divieto venatorio (articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993) nei terreni siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32;
VISTA la nota prot. n. 2016/79734 del 16.9.2016 della Città Metropolitana di Venezia, acquisita agli atti della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca, con la quale si evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2016/2017, di un decreto di divieto di caccia ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993 avente contenuto analogo ai decreti emanati nelle precedenti annate venatorie;
RITENUTO pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2016/2017 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV “Valle Serraglia” e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dalla Città Metropolitana di Venezia, confermare, nei mappali non più facenti parte dell’AFV medesima, il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2016/2017 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica – venatoria dell’AFV “Valle Serraglia” nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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