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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 16 settembre 2016
Stagione venatoria 2016/2017. Rigetto dell'istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 all'interno dell'AFV "San Moffio".
Viene rigettata l’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 all’interno dell’AFV “San Moffio” presentata dal Concessionario dell’AFV stessa.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria di applicazione del divieto di caccia ex articolo 17, comma 1 Legge regionale n. 50/1993 all’interno dell’Azienda Faunistico-venatoria “San Moffio” (di seguito AFV “San Moffio”), presentata in data 6 giugno c.a. e protocollata in arrivo al n. 219508;
VISTO il parere espresso dalla Provincia di Treviso con nota prot. n. 59991 del 13/07/2016 con la quale rileva che:
VISTO il preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della Legge n. 241 del 1990 trasmesso al Concessionario con nota raccomandata a.r. del 27.07.2016, prot. n. 290032 con il quale si sono rappresentate al richiedente le motivazioni ostative suesposte, con facoltà di presentare, da parte dello stesso, eventuali controdeduzioni/osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione;
DATO ATTO che entro il termine di cui sopra non sono state presentate all’Amministrazione regionale controdeduzioni/osservazioni al preavviso di rigetto;
RITENUTO pertanto che gli elementi ostativi preannunciati dall’Amministrazione regionale in sede di preavviso di rigetto si debbano ritenere integralmente confermati in riferimento all’adozione di formale provvedimento di rigetto dell’istanza in parola;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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