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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 94 del 30 settembre 2016


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 16 settembre 2016

Stagione venatoria 2016/2017. Rigetto dell'istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 all'interno dell'AFV "San Moffio".

Note per la trasparenza

Viene rigettata l’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 all’interno dell’AFV “San Moffio” presentata dal Concessionario dell’AFV stessa.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria di applicazione del divieto di caccia ex articolo 17, comma 1 Legge regionale n. 50/1993 all’interno dell’Azienda Faunistico-venatoria “San Moffio” (di seguito AFV “San Moffio”), presentata in data 6 giugno c.a. e protocollata in arrivo al n. 219508;

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Treviso con nota prot. n. 59991 del 13/07/2016 con la quale rileva che:

  • da un punto di vista meramente formale, l’istanza presentata dal Concessionario è assolutamente priva di alcun riferimento o indicazione (sotto forma cartografica e/o di indicazioni dei pertinenti riferimenti catastali) dell’effettiva localizzazione dei terreni per i quali si richiede l’applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della Legge regionale n. 50/1993;
  • da un punto di vista sostanziale nel corso delle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, non è mai pervenuta alla stessa Amministrazione alcuna segnalazione da parte del Concessionario dell’AFV in questione o da parte di altri soggetti terzi (Vigilanza Provinciale, Vigilanza volontaria, Ambiti di Caccia Territorialmente competenti, singolo cacciatori) di problematiche, situazioni negative e criticità quali quelle indicate nella richiesta di applicazione del divieto di esercizio venatorio, potendo pertanto confermare i parere negativi già espressi dalla medesima Amministrazione provinciale nelle precedenti annate venatorie;
  • da un punto di vista giurisprudenziale e di merito, le decisioni di TAR e Consiglio di Stato, sono ormai da tempo ferme sulla posizione che l’istituto previsto dall’articolo 17, comma 1 della Legge regionale n. 50/1993, si deve fondare esclusivamente su ragioni connesse in maniera puntuale ed esclusiva su “…motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità …..” oppure “…in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e delle quiete della zona”; e che nessuna di queste motivazioni appare essere, del tutto o in parte, elemento fondante della richiesta in parola; a conferma di ciò, si richiama quanto deciso dal TAR del Veneto con Ordinanza n. 939/2011, che ha rigettato l’istanza di sospensiva presentata nel giudizio di impugnazione del Decreto presidenziale che aveva negato per l’anno venatorio 2011-2012 l’applicazione del divieto di caccia ex articolo 17 L.R. 50/93 all’interno della stessa AFV richiedente;

VISTO il preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della Legge n. 241 del 1990 trasmesso al Concessionario con nota raccomandata a.r. del 27.07.2016, prot. n. 290032 con il quale si sono rappresentate al richiedente le motivazioni ostative suesposte, con facoltà di presentare, da parte dello stesso, eventuali controdeduzioni/osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione;

DATO ATTO che entro il termine di cui sopra non sono state presentate all’Amministrazione regionale controdeduzioni/osservazioni al preavviso di rigetto;

RITENUTO pertanto che gli elementi ostativi preannunciati dall’Amministrazione regionale in sede di preavviso di rigetto si debbano ritenere integralmente confermati in riferimento all’adozione di formale provvedimento di rigetto dell’istanza in parola;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre il rigetto dell’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 all’interno dell’AFV “San Moffio” formulata dal Concessionario dell’AFV medesima con nota acquisita al protocollo n. 219508 in data 6 giugno 2016;
  2. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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