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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 84 del 30 agosto 2016


Materia: Settore secondario

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 12 agosto 2016

Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona per la realizzazione, da parte della ditta Verona Porta Sud S.p.a., di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato l'accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona ai fini dell'attuazione, da parte della ditta Verona Porta Sud S.p.A., di un intervento di rilevanza regionale concernente l'apertura di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, nel comune di Verona.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • l’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti denominata “legge regionale”) ha provveduto a definire gli interventi di rilevanza regionale come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell’entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
  • in data 22 ottobre 2014 presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Verona, la ditta Verona Porta Sud S.p.A. presentava istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale; l’intervento proposto consiste nell’apertura di una grande struttura di vendita , tipologia grande centro commerciale, avente superficie di vendita pari a 25.000 metri quadrati, dei quali 22.000 metri quadrati relativi al settore merceologico non alimentare e 3.000 metri quadrati relativi al settore merceologico alimentare;
  • l’intervento in esame risulta assoggettato, sotto il profilo dimensionale, alla procedura di accordo di programma ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) in quanto la struttura ha una superficie di vendita superiore al prescritto limite di 15.000 metri quadrati ed è ubicata in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita.
  • in data 23 dicembre 2014, 1 aprile 2015, 19 maggio 2015, 21 gennaio 2016 e 6 aprile 2016 avevano luogo le sedute di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione - Sezione Commercio - al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge regionale; in particolare la seduta del 6 aprile 2016 aveva luogo a seguito di una fase di sospensione del procedimento, richiesta dal soggetto proponente nella seduta del 19 maggio 2015 ed accolta dalla conferenza di servizi, al fine di produrre ulteriore documentazione integrativa, nonché al fine di consentire alle amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio i necessari approfondimenti in ordine alla conformità urbanistica e ambientale dell’intervento proposto, come meglio specificato nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 19 maggio 2015, depositato agli atti di conferenza;
  • alla seduta di conferenza decisoria del 6 aprile 2016 partecipavano, a titolo obbligatorio, oltre alla Regione - rappresentata dalla Sezione Commercio -, la Provincia di Verona e il Comune di Verona; venivano, altresì, invitate, a titolo consultivo, le altre amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • la conferenza di servizi, nella seduta del 6 aprile 2016, effettuate le necessarie verifiche in ordine ai profili di esame previsti dalla normativa regionale, formulava all’unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell’accordo di programma; anche le amministrazioni pubbliche e i soggetti associativi partecipanti a titolo consultivo (Comune di Villafranca di Verona e Confcommercio di Verona); esprimevano parere favorevole;
  • i rapporti con il soggetto richiedente venivano disciplinati da apposita convenzione, stipulata con il comune in data 2 maggio 2016, di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento e nella quale sono riprodotti gli impegni assunti dal soggetto medesimo, come integrati nel dettaglio nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 6 aprile 2016, di cui all’Allegato A2 al presente provvedimento, ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell’intervento commerciale, prescritte dal regolamento regionale n. 1 del 2013;
  • la struttura regionale competente in materia di commercio, con nota del 24 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti della disposizione in materia di termini del procedimento prevista dall’articolo 9, comma 10 del regolamento regionale n. 1 del 2013 provvedeva a comunicare al soggetto proponente il positivo esito della conferenza di servizi prevista dall’articolo 26, comma 3 della legge regionale ai fini dell’accertamento dei presupposti per addivenire alla conclusione dell’accordo di programma;
  • la Giunta regionale, con deliberazione n. 866 del 9 giugno 2016, approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 demandando al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico la sottoscrizione dell’accordo di programma medesimo;
  • con note rispettivamente del 27 giugno 2016 e 14 luglio 2016, il Comune di Verona e la Provincia di Verona comunicavano gli estremi dei soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma;
  • in data 18 luglio 2016 il Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Regione sottoscrivevano in forma digitale l’accordo di programma di cui all’Allegato A al presente provvedimento, in conformità alla vigente normativa statale;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 della legge regionale, risulta pervenuta la completa documentazione in relazione all’intervento da eseguire e che pertanto, in conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione regionale, l’accordo di programma sostituisce l’autorizzazione commerciale;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti normativi ai fini dell’approvazione dell’accordo di programma in oggetto ai sensi del citato articolo 26, comma 5 della legge regionale;

DATO ATTO che per effetto del recente processo di riorganizzazione delle strutture amministrative afferenti alla Giunta regionale, come attuato in particolare dalla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, ogni riferimento alla Sezione Commercio contenuto nell’accordo di programma allegato al presente provvedimento deve intendersi sostituito con il seguente: Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all’articolo 23;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO l’articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 866 del 9 giugno 2016;

VISTA la convenzione stipulata in data 2 maggio 2016 tra il soggetto proponente e il Comune di Verona, di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento;

VISTO il verbale di conferenza di servizi del 6 aprile 2016, di cui all’Allegato A2 al presente provvedimento e visti i pareri favorevoli rilasciati in quella sede dalle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all’unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi del 6 aprile 2016;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera a) e 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, l’accordo di programma di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione del Veneto al fine della realizzazione, da parte della ditta Verona Porta Sud S.p.A., di un intervento di rilevanza regionale relativo all’apertura di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, nel comune di Verona, avente superficie di vendita pari a mq. 25.000;
  2. di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate, che l’accordo di programma allegato al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012, sostituisce l’autorizzazione commerciale;
  3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, i rapporti con i soggetti richiedenti sono disciplinati dalla convenzione, stipulata con il comune in data 2 maggio 2016, di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento, come integrati nel dettaglio nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 6 aprile 2016, di cui all’Allegato A2 al presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla corresponsione al Comune di Verona, da parte del soggetto richiedente, dell’onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 50 del 2012, come attuato dall’articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 e quantificato all’articolo 10 dell’accordo di programma allegato al presente provvedimento;
  6. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

Allegati A1 e A2 (omissis)

(seguono allegati)

DPGR_2016_08_12_N0098All_A_328495.pdf

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