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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 09 agosto 2016

Stagione venatoria 2016/2017. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" in provincia di Venezia.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio in Comune di Venezia sull’area denominata “Canale Taglietto” interclusa tra i confini dell’Azienda Faunistico -Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 258968 del 4 luglio 2016) volta a conseguire per la stagione venatoria 2016-2017 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda agricola, e l’altra destinata ad Oasi di Protezione dell’Azienda Faunistico-Venatoria Valle Ca’ Da Riva o Perini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia acquisito agli atti dalla Direzione AdG FEASR, Caccie e Pesca con prot. n. 282751 del 21/07/2016 con la quale si dà atto che:

  • il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
  • il Canale Taglietto è un canale di piccolissime dimensioni difficilmente raggiungibile via terra e via acqua e precluso alla navigazione con manufatti idraulici collocati a entrambe le estremità dello stesso;
  • sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla L.R. 1/2007;

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione faunistico–venatoria;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2016/2017, il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” situato nel Comune di Venezia, interclusa tra i confini dell’Azienda Faunistico -Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
  2. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccie e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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