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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 75 del 05 agosto 2016


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 26 luglio 2016

Stagione venatoria 2016/2017. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93 in superfici intercluse.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016/2017;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle”, acquisita al protocollo n. 272831 in data 14 luglio 2016, volta a conseguire per la stagione venatoria 2016/2017 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;

VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona prot. n. 0060614 del 21.07.2016 con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal Decreto presidenziale n. 141 del 15 settembre 2015, che ha vietato l’esercizio venatorio per la stagione 2015/2016 nei medesimi terreni sopra richiamati;

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre per le motivazioni esposte in premessa, per l’intera durata della stagione venatoria 2016/2017 il divieto venatorio di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;
  2. di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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