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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 20 luglio 2016
Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagione venatoria 2016-2017.
Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2016-2017, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 932 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2016-2017;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l’inizio dell’attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità annuale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che fino all’ultimo giorno del mese di settembre è vietata, nel corso della stagione venatoria 2016-2017, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico:
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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