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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 71 del 22 luglio 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12 luglio 2016

Disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di "Datore di Lavoro" per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell'art. 2, comma1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le figure di “Datore di Lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Presidente

PREMESSO CHE il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. all’art.2, comma 1, definisce le varie figure incaricate dell’organizzazione e gestione del Sistema della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e, in particolare, definisce le figure di “Datore di Lavoro”, “Dirigente”, “Preposto”, “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”, “Medico Competente” e “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, nonché i “Lavoratori”;

PREMESSO CHE l’art. 2, comma 1, lettera b) , in particolare nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce il datore di lavoro quale “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”;

PREMESSO CHE l’art. 2, comma 1, lettera b), sopracitato prevede che il Datore di Lavoro sia “individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;

PREMESSO CHE la Regione del Veneto, come altre Pubbliche Amministrazioni con organizzazione funzionale complessa e articolata in varie strutture diffuse sul territorio, nella propria autonomia e secondo la propria realtà organizzativa, adotta specifici provvedimenti per ottemperare agli adempimenti normativi e provvede ad individuare le figure previste;

DATO ATTO CHE con L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 maggio 2016, in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, si è provveduto a disciplinare le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l’assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale e, in particolare, sono state definite agli artt. 4 e 20 i compiti, le responsabilità e le funzioni della “Dirigenza” e delle “Posizioni Organizzative”;

DATO ATTO CHE con DGR n. 804 del 27 maggio 2016, in attuazione della suddetta L.R. n. 54/2012, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’art. 30 della citata L.R. n. 54, prevedendo che l’incarico di funzione dirigenziale sia conferito con Deliberazione della Giunta e che il medesimo provvedimento di conferimento dell’incarico individui l’oggetto, la durata e le competenze previamente determinate con separato provvedimento della Giunta regionale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera b) della LR n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i. che attribuisce alla Giunta regionale l’organizzazione e il funzionamento delle proprie strutture, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

DATO ATTO CHE con la deliberazione n. 435 del 15 aprile 2016 è stato ridefinito l’assetto organizzativo delle Aree di coordinamento, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. 54/2012 e s.m.i., e con le deliberazioni n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 sono state istituite le Direzioni, le Unità Organizzative, nonché le Strutture di Progetto individuate con la deliberazione n.1111 del 29 giugno 2016, ed indicate le rispettive competenze;

CONSIDERATI l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale, l’ubicazione e l’ambito funzionale degli uffici nei quali vengono svolte le attività, nonché l’effettiva autonomia decisionale e di spesa dei singoli Direttori;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione dei Datori di Lavoro così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo la tabella di seguito riportata:

 

DATORE DI LAVORO

SEDI E PERSONALE

 

Direttore della Direzione organizzazione e personale, nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico

Sedi e personale di Venezia, Mestre, Marghera

  1 

Direttore della Direzione Operativa, nell’ambito dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio

Sedi e personale delle UO Geni civili di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Belluno, Verona e Litorale Veneto

Sedi e personale delle UO Forestale di Belluno, Verona e Rovigo, Treviso e Venezia, Padova e Vicenza

Sedi e personale degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) di Belluno, Verona, Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza, Treviso.

  2 

Direttore della UO Rapporti UE e Stato nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico

Sedi e personale di Roma e Bruxelles

  3 

Direttore della UO Fitosanitario della Direzione Parchi Foreste e Agroambiente, nell’ambito dell’Area Sviluppo Economico

Sede e personale di Buttapietra (Verona)


VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di individuare, in conformità a quanto indicato e previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs . n. 81/2008 e s.m.i. i seguenti “Datori di Lavoro”:

 

 

DATORE DI LAVORO

SEDI E PERSONALE

 

Direttore della Direzione organizzazione e personale, nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico

Sedi e personale di Venezia, Mestre, Marghera

  1 

Direttore della Direzione Operativa, nell’ambito dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio

Sedi e personale delle UO Geni civili di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Belluno, Verona e Litorale Veneto

Sedi e personale delle UO Forestale di Belluno, Verona e Rovigo, Treviso e Venezia, Padova e Vicenza

Sedi e personale degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) ) di Belluno, Verona, Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza, Treviso.

  2 

Direttore della UO Rapporti UE e Stato nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico

Sedi e personale di Roma e Bruxelles

  3 

Direttore della UO Fitosanitario della Direzione Parchi Foreste e Agroambiente, nell’ambito dell’Area Sviluppo Economico

Sede e personale di Buttapietra (Verona)

 

  1. di incaricare i Datori di Lavoro di cui al precedente punto 1, dei compiti e degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare degli obblighi di cui all’art 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” e all’art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;
  2. di confermare l’autonoma organizzazione, con riferimento alla salute e sicurezza, del personale e delle sedi del Consiglio Regionale;
  3. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale ogni altra determinazione in ordine all’organizzazione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) della LR n. 54 del 31 dicembre 2012;
  4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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