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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 16 giugno 2016

Adempimenti per il rinnovo della tessera di riconoscimento del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare. (L.R. 31.10.1980, n. 88, art. 57; L.R. 8.1.1991, n. 1, art. 12).

Note per la trasparenza

Si fa luogo agli adempimenti per il rinnovo della tessera di riconoscimento del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

Il Presidente

VISTA la L.R. 31.10.1980, n. 88, art. 57, con la quale è stato istituito il Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

VISTA la L.R. 8.1.1991, n. 1, art. 12, con la quale i componenti del Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono stati posti alle dipendenze del Segretario ragionale al Settore primario ed hanno assunto la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge istitutiva.

CONSIDERATO che l’ultimo comma dell’art. 57 della citata L.R. n. 88/1980 prevede che a ciascun componente del Nucleo regionale Ispettori di vigilanza venga rilasciata, da parte del Presidente della Giunta Regionale, apposita tessera di riconoscimento il cui modello sia stato approvato con decreto del Presidente medesimo.

VISTI il D.P.G.R. n. 111 del 27 giugno 2011, rettificato con D.P.G.R. n. 123 del 12 luglio 2011, che  ha individuato l'elenco del personale all’epoca appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare che esercita le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ed ha approvato il modello di tessera di riconoscimento.

RITENUTE meritevoli di conferma le vigenti disposizioni che stabiliscono che la tessera di riconoscimento abbia una validità di 5 anni, non sia soggetta a convalida annuale, debba essere sostituita in caso di smarrimento, furto o precoce logorio, debba essere restituita alla cessazione del servizio, al passaggio del titolare ad altra struttura od amministrazione e in caso di sospensione dal servizio per aspettativa determinata da qualsiasi motivo.

CONSIDERATA la scadenza del termine quinquennale di validità per la tessera di cui sopra in data 27 giugno 2016 e la conseguente necessità di rinnovarla.

EFFETTUATA la ricognizione del personale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare al quale rilasciare la nuova tessera di riconoscimento.

RITENUTO di approvare il modello della tessera di riconoscimento conformemente al precedente,  eliminando il riferimento alla Segreteria regionale per il bilancio, non più rispondente alla L.R. 14/2016 e connessa DGR n. 435/2016 in materia ordinamentale.

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. è individuato nell’elenco allegato A) parte integrante del presente decreto, il personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, qualificato Ufficiale di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale ed in applicazione dell’art. 57 della L.R. 31.10.1980, n. 88, e dell’art. 12 della L.R. 8.1.1991, n. 1, al quale rinnovare la tessera di riconoscimento;
  2. detto elenco verrà trasmesso, a cura del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, alle Procure della Repubblica operanti nella Regione del Veneto, e periodicamente aggiornato;
  3. è approvato il modello della tessera di riconoscimento, da rilasciare al personale di cui al punto 1), conformemente all’allegato B) parte integrante del presente atto;
  4. sono confermate le vigenti disposizioni che stabiliscono che la tessera di riconoscimento abbia una validità di 5 anni, non sia soggetta a convalida annuale, debba essere sostituita in caso di smarrimento, furto o precoce logorio, debba essere restituita alla cessazione del servizio, al passaggio del titolare ad altra struttura od amministrazione e in caso di sospensione dal servizio per aspettativa determinata da qualsiasi motivo.
  5. il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale  è incaricato dell’esecuzione del presente atto;
  6. il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

68_DPGR_2016_06_16_N0068_All_325390.pdf
68_DPGR_2016_06_16_N0068_All_B_325390.pdf

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