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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 15 giugno 2016
Nomina della Commissione Tecnica Regionale Ambiente. Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
Con il presente decreto è nominata la Commissione Tecnica Regionale Ambiente ai sensi dell’art. 12 della l.r. 33/1985.
Il Presidente
VISTO l’art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la tutela dell’ambiente” che istituisce la Commissione Tecnica Regionale Ambiente e ne indica la composizione ed il funzionamento;
VISTO l’art. 12, co. 1, della legge regionale n. 33 del 1985 il quale prevede che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e duri in carica per l’intera legislatura;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante ‘Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, come successivamente modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, ed in particolare visto l’art. 27 comma 1;
VISTA la deliberazione n. 15 del 21 gennaio 2014 con la quale la Giunta regionale ha stabilito che l’esercizio delle funzioni di presidente della Commissione Tecnica Regionale Ambiente prevista dal succitato art. 12 siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Ambiente e, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 26 del 6 febbraio 2016, con il quale sono stati nominati, in via sostitutiva, sei esperti nelle materie di competenza in base al disposto dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
PRESO ATTO dell’accettazione dell’incarico da parte dei sei esperti nominati;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Tecnica Regionale Ambiente;
VISTA la deliberazione n. 1001 del 21 aprile 2009 che disciplina il funzionamento della Commissione;
Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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