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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 20 gennaio 2016
Costituzione della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (art. 6 legge regionale n. 3/2009).
Si provvede alla ricostituzione della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, come previsto all’art. 6 della legge regionale n. 3/2009.
Il Presidente
Visto l’art. 6, comma 2 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 che prevede la costituzione, da parte del Presidente della Giunta regionale, della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali;
Visto l’art. 6 comma 3, lett. b) della stessa legge che stabilisce che la Commissione sia composta, oltre che dall’Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, da 13 rappresentanti delle associazioni datoriali e 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con un rappresentante delle libere professioni e uno del settore del credito, il consigliere di parità regionale e un rappresentante delle associazioni dei disabili;
Visto l’art. 6, comma 3, lett b) che prevede che i rappresentanti delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali siano designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che abbiano partecipato al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
Considerato che, con il decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 428 del 22 luglio 2015 sono stati individuati i parametri, ed i relativi pesi, per valutare la maggior rappresentatività dei soggetti che designano i componenti della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali ex art. 6, LR n. 3/2009, applicando per la verifica sulla maggiore rappresentatività della associazioni datoriali o organizzazioni sindacali gli stessi parametri utilizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la costituzione dell’analogo e precedente organismo della Commissione regionale per l’impiego del Veneto, di cui all’art. 4 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la nota dell’Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro n. 305769/70.06.03 del 24 luglio 2015, con la quale sono stati richiesti alle organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che abbiano partecipato al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione i dati sulla rappresentatività a livello regionale;
Viste le note pervenute alla Sezione Lavoro della Regione Veneto in merito alla rappresentatività delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali presenti nel territorio veneto;
Vista la successiva nota del Direttore della Sezione Lavoro n. 428960/70.06.03 del 23 ottobre 2015, con la quale è stato richiesto alle organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che abbiano partecipato al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione di confermare i dati già trasmessi e di fornire ulteriori dati ed informazioni ai fini dell’istruttoria;
Viste le note pervenute alla Sezione Lavoro della Regione Veneto da parte delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali presenti nel territorio veneto in risposta alla nota n. 428960/70.06.03 del 23 ottobre 2015;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 781 del 7 dicembre 2015 con il quale è stata approvata l’istruttoria relativa alla valutazione della maggior rappresentatività dei soggetti rappresentati nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali ex art. 6, LR n. 3/2009, effettuata ai sensi del DDR n. 428/2015;
Considerato che l’art. 6 comma 3 lett. b) prevede che dei 13 rappresentanti previsti per le associazioni datoriali 3 siano assegnati alle associazioni degli industriali, con almeno 1 in rappresentanza della piccola impresa, 3 in rappresentanza delle organizzazioni degli artigiani, 2 alle organizzazioni delle centrali cooperative, 2 alle associazioni del settore agricolo, 3 del settore commercio, con almeno 1 del turismo;
Considerato che l’art. 6 comma 3 lett. b) prevede che dei 13 rappresentanti previsti per le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti sia assicurato almeno 1 rappresentante alle parti sociali sindacali aventi rappresentatività a livello regionale;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (art. 6 LR n. 3/2009), composta, come indicato nel decreto dirigenziale n. 781/2015, dalle seguenti associazioni datoriali e organizzazioni sindacali:
- Confindustria Veneto – 2 componenti
- Confapi Veneto - 1 componente
- Confartigianato del Veneto - 2 componenti
- CNA del Veneto - 1 componente
- Confcooperative Veneto -1 componente
- Legacoop Veneto - 1 componente
- Coldiretti Veneto - 2 componenti
- Confcommercio del Veneto - 2 componenti
- Confesercenti del Veneto - 1 componente
- CGIL - 4 componenti
- CISL - 4 componenti
- UIL - 2 componenti
- UGL - 1 componente
- CISAL - 1 componente
- CONFSAL - 1 componente
Considerato che la Sezione lavoro ha chiesto alle suddette associazioni o organizzazioni la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per ogni posto assegnato;
Considerato che non è ancora pervenuta la designazione dei componenti supplenti da parte di Confartigianato del Veneto;
Considerato che, poiché la legge regionale n. 3/2009 all’art. 6 comma lettera c) prevede che faccia parte della Commissione anche un rappresentante delle libere professioni e un rappresentante del settore del credito, la Sezione lavoro ha provveduto a richiedere la designazione all’associazioni interprofessionale delle libere professioni (Confprofessioni) e all’Associazione bancaria italiana (ABI);
Viste le designazioni pervenute dalle suddette associazioni datoriali e organizzazioni sindacali e conservate agli atti presso la Sezione lavoro;
Considerato che la lettera d) dell’ articolo 6, comma 3, stabilisce che siano componenti della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali il consigliere/a regionale effettivo e supplente di parità;
Considerato che la lettera e) del medesimo articolo e comma dispone che sia presente nella commissione anche un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori disabili, che le stesse hanno provveduto ad indicare nella riunione appositamente convocata il 4 settembre 2015 presso la Sezione lavoro, che ne conserva agli atti il verbale;
Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di costituire la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (art. 6 LR n. 3/2009) nella seguente composizione:
2. di riservarsi di integrare la Commissione con i componenti supplenti di Confartigianato Veneto non appena perverrà la relativa designazione.
3. di incaricare la Sezione lavoro dell’esecuzione del presente atto.
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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