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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 6 del 22 gennaio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 08 gennaio 2016

Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV. Decreto del Direttore n. 426 del 20.11.2015 "Compenso per incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi - artt. 15-17 CCNL 01/04/99 - Erogazione ai dipendenti del saldo produttività anno 2014. Liquidazione".

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si provvede con i poteri della Giunta Regionale all’annullamento del provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. 53/93.

Il Presidente

VISTA la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

VISTA la L.R. 24 agosto 1979, n. 63 e successive modificazioni.

PREMESSO che l’ Istituto Regionale per le Ville Venete ha trasmesso alla Giunta Regionale il Decreto del Direttore n. 426 del 20.11.2015 “Compenso per incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi – artt. 15-17 CCNL 01/04/99 – Erogazione ai dipendenti del saldo produttività anno 2014. Liquidazione” ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta n. 181/C.A. del 09.12.2015 sono stati chiesti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio sul provvedimento all’oggetto.

VISTA la lettera prot. n. 5725 del 23.12.2015 di risposta ai chiarimenti da parte dell’Istituto Regionale per le Ville Venete.

DATO ATTO, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri delle Strutture regionali competenti in materia.

VISTO il parere della Sezione Cultura prot. n. 533326 del 31.12.2015.

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 533137 del 31.12.2015.

RILEVATO che gli elementi forniti dall’Ente con lettera prot. n. 5725 del 23.12.2015 non consentono di superare i rilievi di legittimità di cui alla decisione C.A. n. 181 del 09.12.2015, che qui si intende come integralmente trascritta.

VISTA, in particolare, la nota sopra citata della Sezione Risorse Umane, nella quale “si ribadisce che le somme erogabili al personale dell’Istituto a titolo di compensi di produttività non possono eccedere quelle erogate ai dipendenti regionali, stante il combinato disposto dell’art. 25 della L.R. 63/1979, dell’art. 3 della L.R. 15/1985 e del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici dell’IRVV, da cui si ricava il principio per cui il personale dell’Istituto non può fruire di un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni, e che al predetto personale si applicano gli accordi e gli atti di contrattazione della regione del Veneto, nonché le disposizioni regionali in materia di personale.

In particolare, la contrattazione decentrata della regione del Veneto prevede dei limiti ai compensi per la produttività, come evidenziato nel Decreto n. 426/2015.

Tale principio, del resto, è stato applicato anche nel caso della retribuzione di risultato dell’Area della Dirigenza.

Peraltro si rileva che, come rappresentato nella nota della Scrivente Sezione prot. n. 431829 del 09/10/2013, richiamata nella nota di chiarimenti in esame, la liquidazione del saldo produttività per l’anno 2012 dei dipendenti dell’Istituto è potuta avvenire negli importi nello stesso specificati sulla base dell’integrazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2012, effettuata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, per  un progetto di riorganizzazione finalizzato all’attivazione di nuovi servizi dell’IRVV per l’anno 2012, presupposto mancante nel caso della liquidazione del compenso incentivante per l’anno 2014”.

Per le motivazioni suddette, si ritiene che l’erogazione ai dipendenti del saldo produttivo anno 2014 debba essere contenuta nei limiti del compenso riconosciuto ai dipendenti regionali.

RAVVISATA la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale all’annullamento del provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/93 per l’esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

VISTO l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto.

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato art. 6 della Legge Regionale n. 27/1973.

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1.   di annullare il Decreto del Direttore dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – IRVV n. 426 del 20.11.2015 “Compenso per incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi – artt. 15-17 CCNL 01/04/99 – Erogazione ai dipendenti del saldo produttività anno 2014. Liquidazione” ” per le motivazioni indicate in premessa;

2.   di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;

3.   di incaricare la Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;

4.   di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

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