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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 91 del 25 settembre 2015


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 142 del 15 settembre 2015

Stagione venatoria 2015/2016. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. AFV "Valle Serraglia".

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 868 del 13.07.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2015/2016;

VISTO  il primo comma  dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Serraglia” acquisita al protocollo n. 303257 in data 23 luglio 2015  volta a conseguire l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) nei terreni siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32;

VISTA la nota della Provincia di Venezia, acquisita agli atti della Sezione Caccia e Pesca con prot.n. 318041 del 3 agosto 2015, con la quale si evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2015/2016, di un decreto ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 avente contenuto analogo ai decreti precedenti;

RITENUTO pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2015/2016 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV “Valle Serraglia” e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, confermare, nei mappali non più facenti parte dell’AFV medesima, il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2015/2016 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica – venatoria dell’AFV “Valle Serraglia” nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;

SU CONFORME PROPOSTA della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2015/2016, il divieto di caccia di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni, già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235 (parte), 109, 105, 40, 31 e 32;
  2. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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