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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 15 settembre 2015
Stagione venatoria 2015/2016. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93 in superfici intercluse.
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 868 del 13.07.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2015/2016; VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità; VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle”, acquisita al protocollo n. 304507 in data 23 luglio 2015, volta a conseguire anche per la stagione venatoria 2015/2016 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima; VISTE le osservazioni presentate dal Sig. Polinari Natale, proprietario dei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 46 e 47, acquisite a protocollo rispettivamente in data 03.09.2015 (prot. n. 353367) e in data 04.09.2015 (prot. n. 355272), con le quali si manifesta opposizione alla reiterazione del divieto di caccia (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni di cui sopra; RITENUTO che l’imposizione del divieto di caccia sui terreni in oggetto non pregiudica la possibilità del Sig. Polinari Natale di esercitare comunque l’attività venatoria all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia di iscrizione, non sussistendo invece il diritto di esercitare l’attività venatoria sui terreni di proprietà; VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona prot. n. 328163 dell’11.08.2015 con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal Decreto presidenziale n. 121 del 11 agosto 2014; RITENUTO di accogliere l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica – venatoria, anche tenuto conto che per la provincia di Verona il calendario venatorio approvato con DGR n. 868 del 13.07.2015 non dispone al punto 3. limitazioni di giornate per la caccia alla selvaggina stanziale nella zona interessata al divieto, con conseguente potenziale disturbo alla gestione faunistico-venatoria dell’Azienda nel corso di tutte e cinque le giornate settimanali ammesse a prelievo; SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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