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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 64 del 26 giugno 2015


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 15 giugno 2015

Comunicazione ai sensi del comma 5 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. Definizione carico minimo di bestiame per unità di superficie nelle superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1307/2013.

Note per la trasparenza

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 26 febbraio 2015 i richiedenti la Domanda unica devono dimostrare, sulle superfici dichiarate a pascolo, l'impiego di un certo numero di capi per unità di superficie. Con questo provvedimento viene rimodulato il carico di bestiame ad ettaro (uba/ha), imposto dalla norma statale, necessario all'assolvimento dell'attività agricola di cui all'art 4 del Regolamento (UE) n. 1307 del Consiglio e del Parlamento, del 17 dicembre 2013, ad un livello adeguato alle potenzialità delle superfici pascolive marginali del territorio regionale.

ESTREMI DEI PRINCIPALI STRUMENTI ISTRUTTORI:
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
- Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014
- Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015
- Delibera di Giunta regionale n. 271 del 03 marzo 2015
- Nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 3411 del 29 maggio 2015

Il Presidente

VISTO il Decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sono state operate le scelte sulle modalità di applicazione della riforma dei pagamenti diretti appunto introdotta dal Regolamento (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” con cui sono state definite alcune modalità applicative relativamente al mantenimento delle superfici agricole, tra le quali quella per cui l’attività agricola nelle superfici condotte a pascolo è dimostrabile con l’impiego di un carico di bestiame di 0,2 uba/ha per anno, che i richiedenti il Pagamento unico dovranno osservare sulle superfici dichiarate nella Domanda unica per questo tipo di utilizzo;

VISTO che per le superfici a pascolo, con il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, sono state definite le modalità di pascolamento, attribuendo alle Regioni e Province autonome competenti per territorio la possibilità di prevedere:

  • eventuali usi e consuetudini che ammettano l’impiego anche di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente la Domanda unica;
  • la definizione di un carico di bestiame diverso da quello di 0,2 UBA/ha anno;
  • una durata minima di pascolamento diversa da quella di 60 giorni;

VISTO che per quanto concerne l’impiego di animali di terzi la regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 3 marzo 2015 ha riconosciuto tale pratica di pascolo tra gli usi e consuetudini locali ed individuato le superfici in cui tale pratica è ammessa. Tale disposto è stato comunicato al Ministero e all’Organismo di Coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle tempistiche opportune;

CONSIDERATO che l’eventuale rimodulazione del carico di bestiame espresso in Unità Bestiame Adulto per ettaro di pascolo (uba/ha) necessario a dimostrare, l’assolvimento dell’attività agricola e dell’attività minima come previste dal Decreto ministeriale 26 febbraio 2015, non era stata operata in quanto il valore di tale parametro, imposto con le norme sopra richiamate, era stato ritenuto consono anche per le realtà pascolive marginali venete;

VISTA la nota ministeriale del 29 maggio 2015, prot. n. 3411, connessa con le disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti, relativa alla definizione di “attività” nelle superfici sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolo, con cui è stata definita la densità zootecnica minima, per la durata del turno di 60 giorni di pascolamento, pari a 1,2 UBA/ha. La medesima nota ribadisce che le Regioni e Province autonome hanno facoltà di derogare a tale carico minimo, sia in termini di UBA che di durata del pascolamento, in considerazione di particolari situazioni di criticità;

CONSIDERATO che in riscontro a tale nota con cui viene definita l’implementazione della modalità di calcolo del carico di bestiame per le superfici condotte a pascolo, talune Organizzazioni Sindacali e di Produttori, hanno evidenziato la necessità che la Regione Veneto, in ragione della facoltà enunciata dalla stessa nota determini un diverso carico di bestiame per unità di superficie, in modo da permettere l’assolvimento degli obblighi di pascolamento sopra richiamati, anche in quelle realtà pascolive soggette a svantaggi specifici;

CONSIDERATO che le aree montane sono caratterizzate da limitazioni considerevoli nelle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro ed in generale da:

  • ridotta durata della stagione vegetativa e da basse temperature medie annue che penalizzano le rese produttive;
  • presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine;
  • scarsa accessibilità dei fondi agricoli ed elevata frammentazione fondiaria;
  • presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che l’estrema variabilità delle situazioni che caratterizzano i vari ambiti pascolivi montani regionali in relazione:

  • al verificarsi di avversi eventi climatici che possono limitare la durata programmata dell’alpeggio,
  • alla produttività limitata che caratterizza alcune superfici pascolive del territorio regionale,
  • alla diversa efficienza organizzativa dei sistemi aziendali coinvolti nella attività di monticazione,

renderebbe opportuno rimodulare il carico di bestiame minimo, così come definito dal combinato disposto del comma 4 dell’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 e della nota Ministeriale del 29 maggio 2015, rendendolo consono alle realtà marginali regionali, per le quali l’attività di pascolamento è svolta con carichi di bestiame non superiori a 0,2 UBA/ettaro per tutta la durata del turno di pascolamento;

CONSIDERATA inoltre la presenza di ecosistemi complessi e facilmente alterabili, propri della  montagna veneta, che è necessario salvaguardare, al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque ed in considerazione che pratiche agronomiche e di allevamento non compatibili con tali peculiarità possono compromettere l’equilibrio ecologico e la sostenibilità ambientale ed economica dell’attività agricola esercitata in questi ambienti si ritiene condivisibile la richiesta di cui sopra avanzata dalle Organizzazioni Sindacali e di Produttori;

CONSIDERATO che nel territorio regionale sono presenti circa 640 malghe e che risulta estremamente difficile, se non impossibile, individuare puntualmente le situazioni in cui le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, non possono essere rispettate se non a danno della salvaguardia e preservazione del cotico erboso, il carico minimo di bestiame appropriato alla corretta gestione del pascolo che si ritiene necessario definire per l’intero territorio montano, come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale, risulta quello massimo sopportabile nelle superfici marginali a pascolo;

ATTESO e tenuto conto di quanto sopra esposto e in considerazione dell’imminente scadenza del termine di presentazione della Domanda Unica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, prevista per il 15 giugno 2015, si rende necessario assumere tempestivamente il provvedimento con il quale si dispone di comunicare ai sensi del comma 4 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 che, sull’intero territorio montano regionale posto al di sopra dei 600 s.l.m. così come delimitato ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, 0,2 uba/ha è il carico di bestiame ad ettaro che deve essere assicurato durante il periodo di pascolamento;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire, in applicazione del comma 4 articolo 2 del Decreto ministeriale n. 1420 26 febbraio 2015, che il carico di bestiame per unità di superficie - espresso in Unità bestiame adulto per ettaro (uba/ha) - che deve essere assicurato per il periodo di pascolamento al fine dell’assolvimento dell’attività agricola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) del Consiglio e del Parlamento del 13 dicembre 2013 n. 1307, sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 mt in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, è pari a 0,2 uba/ha;
  2. di stabilire che la Sezione Competitività sistemi agroalimentari è incaricata di comunicare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’Organismo di Coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ad AVEPA il presente provvedimento;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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