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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 37 del 14 aprile 2015


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 07 aprile 2015

Elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Chies, in Comune di Chies d'Alpago (BL). L. 17.04.1957 n. 278.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone, ai sensi di legge, l’indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Chies, in Comune di Chies d’Alpago (BL), che risulta in scadenza nel mese di maggio 2015.

Il Presidente

VISTI l’art. 26 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, per il quale i terreni collettivi di originaria appartenenza delle frazioni devono essere amministrati dalle medesime, separatamente dagli altri, e l’art. 64 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766”;

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;

VISTI il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e il DPR 24 luglio 1977, n. 616, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di usi civici;

VISTA la L.R. 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici” e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies, in Comune di Chies d’Alpago (BL), è in scadenza il 28 maggio 2015;

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere al rinnovo del succitato Comitato e, a tal fine, indire le relative elezioni ai sensi della L. 278/1957;

CONSIDERATO che la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. 18516 in data 15.01.2015, ha chiesto al Comune di Chies d’Alpago di esprimere il proprio parere  in merito alla data e alla sede ritenuta più opportuna per lo svolgimento delle elezioni in argomento, tenendo conto dei tempi tecnico-amministrativi necessari all’espletamento dei connessi adempimenti elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, non risulta possibile abbinare le suddette elezioni ad altri tipi di consultazioni elettorali, e che pertanto è necessario escludere la data del 31 maggio 2015 prevista per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali;

PRESO ATTO che il Sindaco di Chies d’Alpago, con comunicazione prot. n. 899 del 25.03.2015, ha proposto quale data più opportuna per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies la giornata di domenica 7 giugno 2015 e quale sede del seggio elettorale la sala sita in Via Strada Stretta n. 156;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 2 della L. 278/1957, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 31.03.2015,  registrato nel Protocollo Generale della Giunta Regionale con il n. 136580 del 31.03.2015;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Sono convocati i comizi elettorali per l’elezione del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies, in Comune di Chies d’Alpago (BL), il giorno domenica 7 giugno 2015. Il Sindaco di Chies d’Alpago è tenuto a darne notizia agli elettori mediante manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima di tale data; copia del predetto manifesto deve essere trasmessa alla Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione Veneto, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  Belluno.
  2. Per lo svolgimento delle elezioni si osservano le seguenti modalità:
    1. hanno diritto a votare i cittadini residenti nella frazione di Chies iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chies d’Alpago; ogni elettore ha diritto di votare per non più di quattro candidati; sono nulli i voti dati soltanto alla lista senza aver indicato alcun candidato;
    2. l'Amministrazione comunale procede alla compilazione di apposite liste di votazione distinte in maschi e femmine, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune medesimo; dette liste sono approvate e autenticate dalla Commissione Elettorale Circondariale;
    3. l’unico seggio elettorale viene costituito presso: la sala sita in Via Strada Stretta n. 156;
    4. il seggio elettorale è composto da un Presidente nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia, da tre scrutatori nominati tra persone estranee all'Amministrazione degli usi civici, purché elettori della frazione, e da un segretario scelto dal Presidente di seggio;
    5. ciascuna lista di candidati, comprendente un numero di candidati non superiore a cinque e non inferiore a tre, deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori; dell’avvenuta formazione delle liste e del loro deposito presso la Segreteria comunale deve essere data notizia agli elettori mediante pubblicazione all’albo pretorio e mediante affissione di manifesti; due copie delle liste di che trattasi devono essere immediatamente trasmesse alla Commissione Elettorale Circondariale per l’approvazione;
    6. le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno di votazione. Dopo la chiusura della votazione, effettuate le relative operazioni di riscontro, viene subito dato inizio allo scrutinio e la proclamazione degli eletti è fatta di seguito dal Presidente del seggio;
    7. le due liste di votazione (maschile e femminile), i registri (maschile e femminile), le schede residue (autenticate e non autenticate), nonché, dopo lo scrutinio, le schede votate (valide e non valide) con le relative tabelle di scrutinio, e il verbale delle operazioni elettorali, sono racchiusi in plichi separati, sigillati e firmati dal Presidente e da due scrutatori, quindi trasmessi in un unico plico più grande, anch'esso sigillato e firmato, alla Segreteria del Comune, che ne cura la custodia.
  3. Per quanto altro non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni di cui alla  L. 17 aprile 1957, n. 278, e le norme, in quanto applicabili, relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a quindicimila abitanti.
  4. Il Sindaco del Comune di Chies d’Alpago è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
  5. Si da atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  6. Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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