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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 32 del 03 aprile 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 30 marzo 2015

Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 119 in data 10.09.2013, come prorogato ed integrato con successivo atto n. 45 in data 25.03.2014. "Autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3". Proroga dell'autorizzazione al conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD) di un quantitativo massimo di 35.000 tonnellate di rifiuto secco non riciclabile tal quale proveniente dal bacino di Rovigo per un periodo massimo di nove (9) mesi.

Note per la trasparenza

Su richiesta della provincia di Rovigo è concesso il nulla osta al prosieguo dei conferimento di rifiuti prodotti nel territorio della Provincia presso la discarica tattica regionale di Sant'urbano (PD).

Il Presidente

Richiamato:

  • il proprio decreto n. 119 in data 10 settembre 2013 con cui è stata rilasciata una autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD) per un periodo di sei mesi di rifiuti urbani prodotti dall’impianto di trattamento di Sarzano (RO);
  • il proprio decreto n. 45 in data 25 marzo 2014 con cui è stata prorogata la validità dell’autorizzazione rilasciata con il precedente atto n. 119 in data 10 settembre 2013 e contestualmente integrati alcuni contenuti segnatamente ad alcune tipologie di rifiuti conferibili e alle analisi e verifiche che il conferitore era tenuto a svolgere sui rifiuti destinati allo smaltimento nell’impianto tattico regionale;

dato atto che:

  • il decreto n. 45 in data 25 marzo 2014 individuava in un periodo di 12 mesi la validità dell’autorizzazione ovverossia, concedeva lo straordinario smaltimento presso la discarica tattica regionale di Sant’urbano fino al 27 marzo 2015. 

Considerato che:

  • con nota prot. n. P/GE 2015/0010900 in data 17 marzo 2015, acquisita al prot. regionale in data 18 marzo 2015, la provincia di Rovigo ha comunicato che il Consorzio Smaltimento RSU, con nota prot. n. 341 del 11 marzo 2015, ha evidenziato le ragioni che stanno portando ad un ritardo nelle procedure di affidamento dei lavori afferenti la discarica di bacino di Villadose (Taglietto 1) riconducibili, secondo quanto sostenuto dal richiedente, anche all’incertezza legata alla continua evoluzione normativa in tema di appalti pubblici ed ha, contestualmente, confermato il fermo impianto per tutto il 2015 dell’impianto di trattamento RU/RSA di Sarzano (RO);
  • in base a quanto precisato dal Consorzio Smaltimento RSU con la citata nota prot. n. 341/2015,  risulta che:
  • l’aggiudicazione in via provvisoria dei lavori di “completamento dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica «taglietto 1», in comune di Villadose” è stata affidata ad una Associazione Temporanea Imprese ATI in data 18.12.2014;
  • ultimate le opportune verifiche da parte della Stazione appaltante, l’aggiudicazione definitiva al succitato raggruppamento temporaneo è avvenuta in data 02.03.2015;
  • la consegna dei lavori è intervenuta in data 05.03.2015;
  • il cronoprogramma inserito nel progetto esecutivo approvato fissa il termine per l’esecuzione dei lavori nel 01.09.2015;
  • la messa in esercizio della discarica, avverrà probabilmente entro il mese di Ottobre 2015;
  • sulla scorta delle informazioni fornite dal Consorzio con la medesima nota di cui al precedente punto, risulta che nell’impianto di trattamento RU/RSA di Sarzano, i previsti lavori di straordinaria manutenzione non sono stati ancora eseguiti  a causa della momentanea impossibilità, da un punto di vista finanziario, di assumere i necessari impegni di spesa;
  • con la nota provinciale prot. n. P/GE 2015/0010900 in data 17 marzo 2015 è stata, altresì, evidenziata la necessità e l’urgenza di disporre di una adeguata soluzione impiantistica a cui avviare i rifiuti urbani provenienti dal bacino di Rovigo che, a causa del richiamato fermo impianto di Sarzano, non hanno subito un pre-trattamento meccanico e pertanto risultano essere un rifiuto secco non riciclabile tal quale;
  • la provincia di Rovigo, sempre nella già citata nota, evidenzia la mancanza sul proprio territorio di un impianto alternativo a cui avviare i rifiuti di cui trattasi;
  • l’istanza avanzata dalla provincia di Rovigo è ritenuta dalla stessa, indispensabile per scongiurare  una situazione di “emergenza rifiuti” con conseguente problemi di natura igienico-sanitaria derivanti dall’impossibilità di disporre di un adeguato impianto cui conferire i rifiuti urbani provenienti dal bacino di Rovigo;

Dato atto che:

  • il quantitativo di rifiuti oggetto della richiesta è stimato complessivamente in circa 35.000 tonnellate annue costituite dalle seguenti tipologie di rifiuti:

CER 20 03 01 – Rifiuti urbani non differenziati;
CER 20 03 02 – Rifiuti dei mercati;
CER 20 03 03 – Residui della pulizia stradale;
CER 20 03 07 – Rifiuti ingombranti;

  • la discarica tattica regionale di Sant’Urbano, così come definito dalla Giunta Regionale con delibera n. 321 del 14/02/2003 e confermato anche nella vigente pianificazione regionale di settore, è ritenuta essere un impianto “strategico per la soluzione dei casi di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in tutta la Regione”, destinato a smaltire fino a 500 t/g di rifiuti non pericolosi, di cui 200 t/g provenienti dal bacino d’utenza provinciale;

Constatato che:

  • a livello regionale il qualitativo di rifiuto costituito da frazione secca residua (RUR – rifiuto urbano residuo) destinato allo smaltimento in discarica è sensibilmente diminuito negli anni in funzione della riduzione complessiva di produzione legata alla crisi economica e per il consolidarsi su tutto il territorio regionale della raccolta differenziata;
  • in conseguenza di quanto poc’anzi detto i conferimenti di RUR, anche nella discarica di Sant’urbano, risultano essere – così come periodicamente riferito dal gestore – di molto inferiori ai quantitativi previsti dalla pianificazione regionale.

Rilevato che:

  • per quanto constatato ai precedenti punti lo straordinario conferimento di rifiuti provenienti dalla provincia di Rovigo nella discarica tattica regionale di Sant’Urbano, risulta, anche tecnicamente, compatibile con l’attuale gestione operativa effettuata, la quale, nonostante lo straordinario conferimento in parola, manterrebbe una capacità ricettiva sufficiente a sopperire ad eventuali ulteriori situazioni emergenziali che nel tempo dovessero ipoteticamente appalesarsi in Veneto.

Visti:

  • la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 che esprime la posizione della Regione Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;
  • il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con delibera del Consiglio regionale n. 76 del 15 giugno 2006 e i relativi obiettivi da perseguire, nel rispetto del recepimento della Direttiva 1999/31/CE e di quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36, al fine di limitare la quantità di componente biodegradabile nei rifiuti conferiti in discarica;
  • l’aggiornamento del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con delibera della Giunta regionale n. 919 del 10 giugno 2014, nel quale è accertato che la provincia di Rovigo ha già raggiunto l’obiettivo previsto per il 2018 di 81 kg/ab. anno;

Ritenuto:

  • di confermare quanto a suo tempo deciso con proprio decreto n. 45/2014 relativamente al fatto che, un rifiuto caratterizzato intrinsecamente da un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15% possa essere considerato come un “rifiuto secco” e, per questo, conferibile direttamente in discarica senza vanificare le finalità di cui all’art. 7, comma 1, lett. b)  del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36;

Visto:     

  • la legge regionale n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h;
  • il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” e il “Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Rovigo” approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 2004 nonché, il nuovo “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” adottato con la DGR n. 264 del 5 marzo 2013;

Atteso che:                      

  • come in precedenza accennato, con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto “tattico regionale” ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 come modificata con L. R. n. 27/2002;
  • lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. 3/2000;
  • in base all’entità della problematica evidenziata dall’Amministrazione provinciale di Rovigo, la richiesta di conferire presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD), per un periodo di nove  mesi un quantitativo di rifiuti stimato in 35.000 tonnellate prodotto nel proprio territorio provinciale risulta sotto l’aspetto amministrativo, accoglibile;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 << disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)>>”, all’art. 2, comma 1, stabilisce che “Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale”.

Dato atto che:

  • il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013;

Su conforme proposta del Dipartimento Ambiente, che ha verificato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

decreta

  1. A far data dal 28 marzo 2015, è concessa una proroga di nove mesi, dell’autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano, rilasciata con decreto del Presidente Giunta Regionale n. 119 in data 10.09.2013 come successivamente prorogato ed integrato con atto n. 45 in data 25.03.2014.
  2. Le tipologie di rifiuti prodotti in provincia di Rovigo, oggetto della presente autorizzazione, che possono essere conferiti presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant’Urbano, nel rispetto delle modalità concordate con il gestore, sono costituiti da:
  1. CER 20 03 01 – Rifiuti urbani non differenziati;
  2. CER 20 03 02 – Rifiuti dei mercati;
  3. CER 20 03 03 – Residui della pulizia stradale;
  4. CER 20 03 07 – Rifiuti ingombranti;

nel limite massimo complessivo di 35.000 tonnellate.

  1. I rifiuti elencati al precedente punto 2, lett. a) e b), potranno essere smaltiti nella discarica di Sant’urbano a condizione che, a livello comunale, risulti dimostrato un contenuto, in termini di “materiale umido”, inferiore al 15%; in caso contrario gli stessi dovranno essere preventivamente trattati in appositi impianti, oppure, in alternativa, avviati a termovalorizzazione sempre in ambito regionale.
  2. È stabilito che le caratteristiche merceologiche richiamate al precedente punto 3, dovranno essere attestate da idonea documentazione sottoscritta da professionista abilitato e basate su accertamenti analitici eseguiti secondo il metodo di prova: UNI 9246:88 APP. A1; tale documentazione dovrà essere consegnata preventivamente al gestore della discarica in parola ed essere aggiornata trimestralmente.
  3. Gli esiti di quanto previsto al punto 4 dovranno essere trasmessi anche al competente Dipartimento Ambiente della Regione Veneto.
  4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  5. È stabilito che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Rovigo, al Commissario liquidatore del Consorzio RSU di Rovigo individuato ai sensi della L. R. 52/2012 e della DGR n. 2985 del 28/12/2012, all’ARPA di Padova, all’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Per il Presidente Marino Zorzato

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