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Materia: Elezioni amministrative
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 27 marzo 2015
Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per le elezioni regionali 2015, che si terranno nella data all’uopo indicata, ed è altresì stabilito il numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.
Il Presidente
Premesso che l’articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;
Visto che - al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. election day e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa - con l’articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e con successivo decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, è stato modificato l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, che ora così testualmente dispone: “Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.”;
Preso atto che, come comunicato con circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, con Decreto del 19 marzo 2015 il Ministro dell’Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative per domenica 31 maggio 2015;
Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull’elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull’elezione del Presidente della Giunta;
Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” e ss.mm. e ii., ed in particolare i seguenti articoli:
- articolo 2, il quale prevede che il numero dei consiglieri regionali è determinato con riferimento alla popolazione residente definita in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale e che fanno, inoltre, parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
- articolo 4, il quale stabilisce che il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e precisa le modalità per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni medesime;
- articolo 11, che dispone che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, “che hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno”, sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale in carica, provvedimento che comprende, oltre alla convocazione dei comizi elettorali, anche l’indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale; il Decreto è comunicato immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, nonché ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello del capoluogo della Regione; il Decreto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e ss.mm. e ii.;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” e ss.mm. e ii.;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. election day;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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