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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 03 marzo 2015

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "Nettuno" sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Note per la trasparenza

Si rilascia il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "Nettuno" alla ditta Immobiliare Nettuno S.P.A., con contestuale approvazione del programma di lavoro che prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo a servizio di un complesso turistico e residenziale in località Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di permesso di ricerca pervenuta in data 31/08/2011 corredata da Determinazione del dirigente Provincia di Venezia n. 2011/999 del 24/05/2011 di non assoggettabilità alla V.I.A.;
pubblicazione sul BUR della Regione Veneto n. 61 del 03/08/2012 per la presentazione di istanze in concorrenza;
integrazioni progettuali acquisite al protocollo n.177406 del 22/04/2014 e al protocollo n.180432 del 24/4/2014;
nota n. 99353 del 27/11/2014 della Provincia di Venezia di conferma dell'esclusione dalle procedure di V.I.A. e VINCA;
comunicazione antimafia della Prefettura di Venezia prot. n.1411019/2014/A.M. del 29/12/2014;
nullaosta relativo al vincolo idrogeologico della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, Settore Forestale di Treviso e Venezia, prot n. 32185 del 26/1/2015.

Il Presidente

(omissis)

decreta

  1. di assegnare il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Nettuno” situato nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE) come indicato con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A  al presente Decreto alla ditta Immobiliare Nettuno S.P.A., con sede in Calle dell’Annunziata 10 a Latisana (UD), C.F. 00194950937 e P.I 00751000266 per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile su istanza motivata della ditta di ulteriori due;
  2. di approvare il programma lavori comprensivo del progetto esecutivo del pozzo contenuto nella documentazione di progetto di cui alle premesse, con le seguenti prescrizioni:
    • adempiere a quanto previsto al progetto;
    • trasmettere il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati alla Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto e al Servizio Geologico e Difesa Suolo della Provincia di Venezia;
    • adempiere alle prescrizioni contenute nella Determinazione del dirigente Provincia di Venezia n. 2011/999 del 24/05/2011 relative alla procedura di assoggettabilità alla V.I.A. non già ricomprese tra quelle di cui sopra, adottando, in particolare, le precauzioni definite nell’ambito della V.Inc.A. a firma del prof. Abrami;
    • adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dalla Sezione Distretto Idrografico Piave-Livenza – Sezione di Treviso - Settore Forestale e in precedenza richiamate;
  3. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. n.117/2008;
  4. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative;
  5. di autorizzare alla ditta Immobiliare Nettuno S.P.A., sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004, l’esecuzione delle opere previste dal progetto presentato conformemente alla proposta di parere contenuta nella relazione tecnica illustrativa inviata alla sovrintendenza con nota n. 398105 del 24/09/2014;
  6. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42, è efficace per un periodo di anni 4 (quattro) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
  7. di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato a corredo della domanda dalla ditta ed acquisito agli atti d’ufficio;
  8. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata a protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it e a geologia@pec.regione.veneto.it;
  9. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 28.182,00 (ventottomilacentottantadue/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
  10. la cauzione dovrà essere prestata, prima della consegna del presente atto e comunque non oltre tre mesi dalla data del presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
  11. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati;
  12. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo).
  13. di stabilire che ai fini di determinazione dell’Imposta di Registro il valore del permesso di ricerca è determinato in euro 2.093,64 (duemilanovantatre/64) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 348,94, moltiplicato per i 6 anni di durata massima del permesso;
  14. di demandare al Direttore della Sezione Geologia e Georisorse i successivi atti non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  15. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  17. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta  spese a carico del bilancio regionale;
  19. di disporre la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
  20. di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR della Regione Veneto;
  21. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  22. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell’esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

32_Allegato_DPGR_32_03_03_2015_293911.pdf

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