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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 24 febbraio 2015
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Nomina di un nuovo componente del Consiglio dell'Ente Parco Regionale in rappresentanza del Comune di Casale sul Sile (TV). Art. 18, Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
Con il presente atto si provvede a nominare un nuovo componente del Consiglio dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in rappresentanza del Comune di Casale sul Sile (TV) in sostituzione del componente dimissionario.
Il Presidente
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, recante “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile” e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215 dell’11 dicembre 2012 con cui è stato nominato il Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. CONSIDERATO che uno dei consiglieri dell’Ente Parco rappresentanti del Comune di Casale sul Sile (TV), la sig.ra Valentina Bottos, con nota dell’11.09.2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 27.11.2014, trasmessa con nota prot. n. 543088 del 19.12.2014, con cui il Comune di Casale sul Sile (TV) ha designato quale nuovo consigliere dell’Ente Parco il signor Rodolfo Rocco, nato a Venezia il 17 settembre 1959, in sostituzione del rappresentante dimissionario. VISTA la successiva nota del Comune di Casale sul Sile (TV), prot. n. 49453 del 5 febbraio 2015, che trasmetteva la dichiarazione del nuovo rappresentante designato in merito all’insussistenza di motivi ostativi alla nomina ai sensi del Dlgs 267/2000, della L. 296/2006, art. 1, comma 734, del Dlgs 39/2013 nonché ai sensi del D.L. 90/2014, art. 6. RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell’Avvocatura regionale “Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. n. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n. 117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l’inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi.”. VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”. DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Luca Zaia
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