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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 13 febbraio 2015

Istituto Regionale per le Ville Venete. Decreto del Direttore n. 413 del 16.12.2014 "Assunzione con contratto a tempo determinato di uno Specialista tecnico categoria D1 pos. ec D1 da assegnare all'Ufficio Tecnico tramite utilizzo a seguito convenzione della graduatoria della Regione Veneto".

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si provvede con i poteri della Giunta Regionale all’annullamento del provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. 53/93.

Il Presidente

VISTA la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

VISTA la L.R. 24 agosto 1979, n. 63 e successive modificazioni.

            PREMESSO che l’Istituto Regionale per le Ville Venete ha trasmesso alla Giunta Regionale il Decreto del Direttore n. 413 del 16.12.2014 “Assunzione con contratto a tempo determinato di uno Specialista tecnico – categoria D1 pos. ec D1 da assegnare all’Ufficio Tecnico tramite utilizzo a seguito convenzione della graduatoria della Regione Veneto” ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

DATO ATTO, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri delle Strutture regionali competenti in materia.

VISTO il parere della Sezione Beni Culturali prot. n. 54931 del 09.02.2015.

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 58323 del 11.02.2015.

RILEVATO che gli elementi forniti dall’Ente con lettera prot. n. 423 del 30.01.2015 non consentono di superare i rilievi di legittimità di cui alla decisione C.A. n. 248 del 29.12.2014, che qui si intende come integralmente trascritta.

Rilevato infatti che:

  • il limite di spesa vincolante per la Regione e gli Enti strumentali per le assunzioni di personale a tempo determinato, è quello previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
  • la norma di cui al D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, art. 11, richiamata dall’Ente, comportante l’esclusione di tale limite di spesa si applica, per espressa previsione normativa, solo agli Enti locali e non alla Regione e agli Enti strumentali della stessa;
  • stando alla disposizione di legge ed alla media della spesa sostenuta dall’Ente nel periodo 2007-2008-2009 per le assunzioni di personale a tempo determinato, risulterebbe non rispettato il tetto di spesa normativamente previsto (50% della media della spesa sostenuta nel triennio);
  • circa l’utilizzo della graduatoria a tempo determinato della Regione, approvata per la gestione di progetti comunitari, non risultano peraltro effettuati gli adempimenti dell’art. 8 del D.L.  n. 83/2014 convertito con Legge 106/2014, richiamato nei chiarimenti;
  • va comunque osservato, per inciso, che l’Istituto Regionale per le Ville Venete non sembra pacificamente configurarsi come istituto o luogo della cultura in termini di codice.

RITENUTO, di conseguenza il provvedimento in esame illegittimo

RAVVISATA la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale all’annullamento del provvedimento inviato al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/93 per l’esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

VISTO l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto, nonché l’art. 6 della L.R. 1.09.1972, n. 12 e l’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27.

decreta

1.   di annullare il Decreto del Direttore dell’Istituto Regionale per le Ville Venete n. 413 del 16.12.2014 “Assunzione con contratto a tempo determinato di uno Specialista tecnico – categoria D1 pos. ec D1 da assegnare all’Ufficio Tecnico tramite utilizzo a seguito convenzione della graduatoria della Regione Veneto” per le motivazioni indicate in premessa;

2.   di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;

3.   di incaricare la Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;

4.   di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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