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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 20 del 27 febbraio 2015


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 12 febbraio 2015

Eccezionali eventi atmosferici dei giorni 5 e 6 febbraio 2015 sul territorio dei Comuni di Chioggia (VE) e Rosolina (RO). Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

Note per la trasparenza

Provvedimento necessario per fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio 2015 sul territorio dei Comuni costieri di Chioggia e di Rosolina. 

Il Presidente

PREMESSO  che l’ARPAV – CFD – Servizio Meteorologico, in data 4 febbraio 2015, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con venti in intensificazione a partire dalla notte del 4 fino a tutto il 6 febbraio, oltre alle contestuali prescrizioni di protezione civile che prevedevano lo stato di attenzione per vento forte su tutto il territorio regionale dalle ore 00:00 di giovedì 5 febbraio fino alle ore 24 di venerdì 6 febbraio, aggiornate il giorno 6 febbraio con l’estensione  dello stato di attenzione fino alle ore 14:00 di sabato 7 febbraio e successivamente fino alle ore 24:00 di lunedì 9 febbraio, sempre per vento forte su tutto il territorio regionale. Con successivi avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica rispettivamente del 5 e 6 febbraio si prevedevano anche innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali a causa delle precipitazioni attese elevando , in particolare, da verde a giallo la zona di allertamento dei fiumi Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige con criticità idraulica nella rete principale e secondaria;

VISTE le avverse condizioni meteo manifestatesi su tutto il territorio regionale a partire dal 5 febbraio 2015 e nelle due giornate successive, caratterizzate dallo spirare di un fortissimo vento di bora, specialmente lungo tutto il litorale e nelle zone più esposte della Regione che ha originato eccezionali mareggiate che hanno intaccato in maniera definitiva la più parte degli arenili costieri;

VISTE la segnalazioni pervenute dalla Città di Chioggia (VE) e dal Comune di Rosolina (RO), rispettivamente del 6 e 7 febbraio 2015, con cui si segnalavano gli eventi calamitosi dei giorni precedenti, precisamente del 5 e 6 febbraio e con cui veniva richiesto il riconoscimento dello ‘stato di crisi’ da parte della Regione;

PREMESSO che le stesse segnalazioni hanno evidenziato una situazione complessa per i rispettivi territori caratterizzata da allagamenti di centri abitati, fortissime mareggiate che hanno eroso completamente i rispettivi arenili di Sottomarina, Isola Verde e Rosolina, precipitazioni intense ed abbondanti con venti molto forti che hanno interessato allo stesso modo tutti i territori dei Comuni costieri, esondazioni di molti canali in zone rurali e nelle frazioni, creando disagi alla popolazione e alla circolazione stradale ed ingentissimi danni ai settori della pesca (infrastrutture portuali, natanti, allevamenti di acquacoltura), del turismo (stabilimenti balneari, villaggi turistici, residenze), e dell’agricoltura (colture e manufatti agricoli), nonché ad altre infrastrutture pubbliche (fabbricati, spiagge, strade, aree verdi, arredo urbano); 

PREMESSO che si è resa necessaria, per  almeno tre giorni consecutivi, l’opera incessante di numerose squadre di Vigili del Fuoco e dei gruppi comunali di Protezione Civile con più squadre volontari al fine di coadiuvare i VV.FF nelle operazioni di rimozione di alberi divelti e nel prosciugamento di abitazioni e attività commerciali e sanitarie;

RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;

VISTO anche l’art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;

VISTA la L. n. 225/92 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n.112/98;

VISTA la L.R. n. 11/01

decreta

1. E’ dichiarato lo “Stato di Crisi” per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 5 e 6 febbraio 2015 sul territorio dei Comuni di Chioggia (VE) e di Rosolina (RO) e per le criticità manifestatesi;

2. Lo Stato di Crisi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di evento eccezionale;

3. E’ riconosciuta l’attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza;

4. Vengono attivati e garantiti i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito dall’art. 106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;

5. La Sezione Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

6. La Sezione Protezione Civile è autorizzata, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al “Fondo regionale di Protezione civile”, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di:

  1. consentire l’attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all’opera delle strutture periferiche regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
  2. consentire l’esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità,  nonché le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
  3. acquisire con procedure d’urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;

7. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001 si fa riserva di trasmettere il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l’eventuale dichiarazione dello “Stato di Emergenza” di cui alla Legge n. 225/1992 e s.m.i.;

8. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.

Luca Zaia

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