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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 123 del 24 dicembre 2014


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 10 dicembre 2014

Stagione venatoria 2014/2015. Rigetto dell'istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare, l'isolone e la fascia di barene adiacenti all'argine dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valnova" nella Laguna di Caorle (VE).

Note per la trasparenza

Viene rigettata l’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare, l’isolone e la fascia di barene adiacenti all’argine dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” nella Laguna di Caorle (VE) presentata dal Concessionario dell’AFV stessa.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2014/2015;

VISTO il primo comma  dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza del Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” acquisita al protocollo n. 258230 in data 16 giugno 2014 volta a conseguire per la stagione venatoria 2014/2015 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) lungo il Canale Canadare, l’isolone e la fascia di barene adiacenti all’argine dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” nella Laguna di Caorle in provincia di Venezia;

VISTA la nota della Provincia di Venezia, prot n. 0060632 del 18 luglio 2014, con la quale vengono evidenziate delle criticità in merito all’applicazione, per la stagione venatoria 2014/2015, di un decreto ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nell’area in questione; criticità di seguito integralmente riportate: “Nel territorio oggetto della richiesta di applicazione del divieto di caccia, ed in particolare lungo le sponde del canale Canadare, l’Amministrazione provinciale di Venezia ha individuato tre appostamenti di caccia ai sensi dell’art.25, comma 2 della L.R. 50/93 (determinazione del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale n. 2185 del 09.08.2007, modificata con determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 2330 del 04.08.2008). In seguito dell’adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia il rappresentate legale della Società Valnova aveva avanzato una proposta di modifica dello stesso Piano mediante l’ampliamento dell’Oasi di protezione Valle Vecchia in Comune di Caorle verso Nord fino ad includere il canale Canadare, l’isola di proprietà di Valnova, l’area denominata Cul dea Carega a la fascia di barene adiacente all’argine della Valnova. La Giunta provinciale di Venezia con deliberazione n. 172 del 02.12.2013 ha stabilito di non accogliere tale richiesta con la seguente motivazione: “la distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di rendicontazione del Piano Faunistico Venatorio e di espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica;

VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto inviata dall’Amministrazione regionale al Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” in data 6 agosto 2014, prot. n. 336705, che in questa sede si intende integralmente richiamata, con la quale si evidenziava l’esistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di richiesta di applicazione del divieto di caccia ex articolo 17 L.R. 50/93 lungo il canale Canadare, l’isolone e la fascia di barene adiacenti all’argine dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” nella Laguna di Caorle;

VISTE le controdeduzioni presentate dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” acquisite a prot. n. 365042 in data 1 settembre 2014;

 RITENUTO che le suddette controdeduzioni non consentano di superare gli elementi ostativi preannunciati dall’Amministrazione regionale in sede di preavviso di rigetto;

SU CONFORME PROPOSTA della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre il rigetto dell’istanza di applicazione del divieto di caccia ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 lungo il Canale Canadare, l’isolone e la fascia di barene adiacenti all’argine dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valnova” nella Laguna di Caorle (VE) formulata dal Concessionario dell’AFV medesima con nota acquisita al protocollo n. 258230 in data 16 giugno 2014;
  2. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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