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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 171 del 27 novembre 2014
Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" dell'Unione montana "Valbrenta" ed estinzione della corrispondente Comunità montana del Brenta. Presa d'atto
Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2012 e dalle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013, si prende atto con il presente decreto della costituzione dell'Unione montana Valbrenta, dell’estinzione della corrispondente Comunità montana del Brenta, con la relativa conseguente decadenza dei suoi organi, e del fatto che l'Unione montana Valbrenta costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.
Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, “nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali”, ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni;
CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 19/1992 quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/2012;
CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:
VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l’avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”;
PRESO ATTO che con la d.g.r. 771/2013 - con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 – si è preso atto della richiesta formalizzata dal Comune di Romano d’Ezzelino di recessione dall’ambito territoriale del Brenta ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della l.r. 40/2012, stabilendo pertanto che l’ambito ottimale ai fini della costituzione dell’Unione montana è costituito dai comuni di Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna.
VISTA la d.g.r. 2836/2013, avente per oggetto “Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012”;
CONSIDERATO che con d.g.r. 2836/2013 “Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la loro successione.” è stato previsto che nel caso che la costituzione dell’Unione montana comporti una modifica – ancorchè limitata – nella composizione dei comuni rispetto al preesistente ambito territoriale della Comunità montana, con fuoriuscita di uno o più comuni per applicazione dell’art. 7 (recesso dei Comuni sopra 5.000 abitanti) o dell’art. 3 comma 4, è necessario a tal fine che, all’atto della costituzione dell’Unione, il presidente della Comunità montana definisca e regoli i rapporti attivi e passivi facenti capo al comune recedente d’intesa con lo stesso, con prioritario riferimento ai criteri di partecipazione alla Comunità montana
CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 2836/2013 prevede che nella fase di costituzione dell’Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012 si adottino le seguenti procedure:
Vista la nota n. 158693 del 10/04/2014 con la quale l’Unione montana Valbrenta ha trasmesso alla Giunta regionale:
RITENUTO necessario, ai sensi della l.r. 40/2012 e delle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013 provvedere a:
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;
vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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