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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 166 del 27 novembre 2014
Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" dell'Unione montana "Alpago" ed estinzione della corrispondente Comunità montana dell'Alpago. Presa d'atto.
Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2012 e dalle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013, si prende atto con il presente decreto della costituzione dell'Unione montana Alpago, dell’estinzione della corrispondente Comunità montana dell’Alpago, con la relativa conseguente decadenza dei suoi organi, e del fatto che l'Unione montana Alpago costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.
Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, “nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali”, ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni;
CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 19/1992 quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/2012;
CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:
VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l’avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”;
PRESO ATTO che con la d.g.r. 771/2013 - con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 – è stato confermato l’ambito della Comunità montana dell’Alpago, costituito dai comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre, quale ambito territoriale ottimale ai fini della costituzione della corrispondente Unione montana ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012;
VISTA la d.g.r. 2836/2013, avente per oggetto “Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012”;
CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 2836/2013 prevede che, nel caso in cui, nella fase di costituzione dell’Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012, non vi sia nessuna modifica degli ambiti territoriali preesistenti della Comunità montana, si adottino le seguenti procedure:
Vista la nota n. 34539 del 27/01/2014 con la quale l’Unione montana Alpago ha trasmesso alla Giunta regionale:
RITENUTO necessario, ai sensi della l.r. 40/2012 e delle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013 provvedere a:
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;
Vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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