Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 118 del 12 dicembre 2014


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165 del 27 novembre 2014

Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" dell'Unione montana "Val Belluna" ed estinzione della corrispondente Comunità montana Val Belluna. Presa d'atto.

Note per la trasparenza

Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2012 e dalle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013, si prende atto con il presente decreto della costituzione dell'Unione montana Val Belluna, dell’estinzione della corrispondente Comunità montana Val Belluna, con la relativa conseguente decadenza dei suoi organi, e del fatto che l'Unione montana Val Belluna costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.

Il Presidente

VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, “nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali”, ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni;

CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 19/1992 quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/2012;

CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:

  • “Le Unioni montane si costituiscono con l’elezione del Presidente (articolo 7, comma 4 l.r. 40/2012)”;
  • “Le Unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge. (art. 5 l.r. 40/2012)”.

VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l’avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”;

PRESO ATTO che con la d.g.r. 771/2013 - con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 – è stato confermato l’ambito della Comunità montana Val Belluna, costituito dai comuni di Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e Trichiana quale ambito territoriale ottimale ai fini della costituzione della corrispondente Unione montana ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012;

VISTA la d.g.r. 2836/2013, avente per oggetto “Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012”;

CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 2836/2013 prevede che, nel caso in cui, nella fase di costituzione dell’Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012, non vi sia nessuna modifica degli ambiti territoriali preesistenti della Comunità montana, si adottino le seguenti procedure:

  1. I presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse.
  2. Contestualmente all’elezione del presidente e alla conseguente costituzione dell’Unione montana, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della l.r. 40/2012, il consiglio dell’Unione montana prende atto che la stessa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, finanziari, economici e patrimoniali, della corrispondente Comunità montana – determinati sulla base della ricognizione straordinaria operata secondo la precedente lettera a) e attestati definitivamente in sede di approvazione del rendiconto consuntivo di chiusura - nonchè nello svolgimento delle funzioni e dei servizi espletati dalla stessa.
  3. Il Presidente della Giunta regionale, successivamente alla costituzione dell’Unione montana con le ordinarie procedure fissate dalla l.r. 40/2012, e alla ricezione dello statuto e della deliberazione consiliare di elezione del presidente, secondo quanto stabilito con d.g.r. 2651/2012, provvede, mediante proprio decreto a:
  • prendere atto dell’elezione del presidente e della conseguente costituzione dell’Unione montana ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 4 della l.r. 40/2012;
  • prendere atto dell’estinzione della corrispondente Comunità montana e della conseguente decadenza dei suoi organi;
  • prendere atto che l’Unione montana costituitasi è l’ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della lr 40/2012.

Vista la nota n. 63691 del 12/02/2014 con la quale l’Unione montana Val Belluna ha trasmesso alla Giunta regionale:

  • la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 4 del 13 gennaio 2014 avente per oggetto: “Approvazione definitiva dello Statuto dell’Unione montana Val Belluna”;
  • la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 5 del 13 gennaio 2014 avente per oggetto: “Elezione del Presidente dell'Unione Montana Val Belluna”

RITENUTO necessario, ai sensi della l.r. 40/2012 e delle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013 provvedere a:

  1. prendere atto dell’elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana Val Belluna;
  2. prendere atto dell’estinzione della corrispondente Comunità montana Val Belluna e della conseguente decadenza dei suoi organi;
  3. prendere atto che l'Unione montana Val Belluna, costituita fra i comuni di Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana è l’ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità montana Val Belluna, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della lr 40/2012.

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;

Vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

decreta

1.   Di prendere atto, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, dell’elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana “Val Belluna”.

2.   Di prendere atto dell’estinzione della Comunità montana Val Belluna, costituita ai sensi della l.r. 19/92, e della conseguente decadenza dei suoi organi.

3.   Di prendere atto che l’Unione montana “Val Belluna”, costituita dai comuni di Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e Trichiana è l’ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità montana Val Belluna, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della lr 40/2012.

4.   Si allegano al presente decreto (Allegato A):

  • la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 4 del 13 gennaio 2014 avente per oggetto: “Approvazione definitiva dello Statuto dell’Unione montana Val Belluna”;
  • la deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 5 del 13 gennaio 2014 avente per oggetto: “Elezione del Presidente dell'Unione Montana Val Belluna”

5.   Il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.   La Sezione Economia e Sviluppo Montano è incaricata dell’esecuzione del presente atto.

7.   Il presente decreto, incluso l’Allegato A , sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPGR_2014_11_27_N0165_All_A_287499.pdf

Torna indietro