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Materia: Enti locali
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 06 novembre 2014
Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117bis, della legge 23 dicembre 2009, N. 191 e s.m.i.. Delega.
Il presente decreto, a seguito dell’approvazione dell’intesa che disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie di cui all’art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009 n.191, individua il componente delegato del Comitato Paritetico.
Il Presidente
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 1805 del 6 ottobre 2014 di approvazione dell’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i..
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 che prevede la costituzione di un Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa, composto, tra gli altri, dal Presidente pro tempore della Regione Veneto o proprio delegato.
VISTO l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;
VISTO l’art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RICONOSCIUTO che il principio di leale collaborazione, espressamente considerato nell’articolo 120 della Costituzione, individua nella cooperazione inter istituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali di sviluppo, favorendo procedure decisionali alternative capaci di superare le condizioni di svantaggio in cui versano i territori di confine, mitigandone i disagi;
VISTO l’art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto;
decreta
Luca Zaia
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