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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 settembre 2014

Stagione venatoria 2014/2015. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. AFV "Valle Serraglia".

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235, 109, 105, 40, 31 e 32.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2014/2015;

VISTO  il primo comma  dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 11.09.2007, n. 218 del 05.08.2008, n. 144 del 04.08.2009, n. 202 del 17.09.2010, n. 199 del 25.10.2011, n. 167 del 26.09.2012 e n. 124 del 24.09.2013 con i quali è stato disposto, ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993, il divieto dell’esercizio venatorio in alcuni mappali ricadenti nell’AFV “Valle Serraglia”, sita nei comuni di Mira e Campagna Lupia e non più facenti parte dell’AFV medesima a seguito della disdetta dal relativo consorzio da parte di un proprietario consorziato nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie;

VISTA la nota della Provincia di Venezia, acquisita a prot n. 0075276 del 12 settembre 2014, con la quale si evidenzia il permanere delle condizioni già segnalate a supporto dell’adozione dei richiamati Decreti presidenziali, ritenendo opportuna l’adozione, anche per la stagione venatoria 2014/2015, di un decreto ai sensi dell’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 avente contenuto analogo;

RITENUTO pertanto che, nulla essendo cambiato, permangono anche per la stagione venatoria 2014/2015 le condizioni conseguenti al nuovo assetto territoriale dell’AFV “Valle Serraglia” e che risulta conseguentemente opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, confermare, nei mappali non più facenti parte dell’AFV medesima, il divieto di esercizio venatorio anche per la stagione 2014/2015 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica – venatoria dell’AFV “Valle Serraglia” nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto della succitata disdetta;

SU CONFORME PROPOSTA della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2014/2015 il divieto di caccia di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni, già compresi nell’AFV “Valle Serraglia”, siti nel Comune di Mira (VE) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Mira (Località Giare di Mira), Foglio 49, particelle numero 125, 172, 226, 34, 187, 235, 109, 105, 40, 31 e 32;
  2. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  3. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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