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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126 del 26 agosto 2014

Proroga al 31 dicembre 2014 dell'incarico del Commissario ad acta al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale relativamente ai compiti del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta". Art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

Note per la trasparenza

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Questi ultimi sono  costituiti mediante convenzione tra i Comuni compresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimali (A.T.O.). Relativamente all’A.T.O. “Brenta” è stata riscontrata inerzia da parte dei Comuni nell’adempimento delle procedure per l’elezione degli organi di governo del nuovo Ente, previste per legge. Con Decreto del Presidente n. 126 del 24.09.2013, in base alla competenza attribuita dall’art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, e dalla D.G.R. n. 1288 del 16.07.2013, è stato disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi, nominando un Commissario regionale ad acta per l’attuazione dei compiti spettanti al Presidente e al Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino, per la durata dell’incarico di un anno, o fino alla conclusione delle procedure elettive di tali organi da parte dei Comuni competenti. Attualmente si riscontra che l’elezione degli organi di governo del Consiglio di Bacino non è ancora avvenuta e si dispone, in ragione della richiesta avanzata dal Coordinamento dei Comuni, di prorogare l’incarico del Commissario ad acta fino al 31.12.2014.

Il Presidente

VISTA  la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”) – convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Cresci-Italia”) - convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra hanno attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, le quali sono state soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;

VISTA  la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l’affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d’Ambito;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l’approvazione degli atti necessari;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 la convenzione per la cooperazione tra i Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) deve essere approvata dai medesimi Comuni, innanzitutto mediante la partecipazione alla Conferenza d’ambito convocata dal Presidente dell’Autorità d’Ambito, e successivamente dai rispettivi Consigli comunali conformemente al proprio statuto;

CONSIDERATO  che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 ha stabilito che successivamente all’approvazione del testo della convenzione in sede di Conferenza d’Ambito, ciascun Comune è tenuto all’approvazione del medesimo, in conformità al proprio statuto, entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Conferenza d’Ambito;

VISTA   la propria nota prot. n. 433827 del 27.09.2012 indirizzata ai Sindaci dei Comuni dell’A.T.O. “Brenta”, con la quale i medesimi venivano diffidati ad adempiere agli obblighi approvativi della convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino, preso atto del superamento del termine stabilito dalla citata D.G.R. n. 1006 del 05.06.2012;

PRESO ATTO che i Comuni appartenenti all’A.T.O. “Brenta” hanno provveduto all’approvazione della citata convenzione in sede di Conferenza d’Ambito nella seduta del 8 ottobre 2012;

CONSIDERATO  che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l’Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all’elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

CONSIDERATO  che solo successivamente all’individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all’organizzazione della propria struttura operativa e all’esercizio delle proprie funzioni;

PRESO ATTO  che, per gli A.T.O. del Veneto, tale procedimento non risultava ancora concluso con la nomina del Presidente e l’elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino alla data del 31.12.2012;

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle attuali Autorità d’Ambito anche successivamente alla data di soppressione, nonché un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l’efficienza del servizio da erogare all’utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere;

VISTO  il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 con il quale, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato, sono stati nominati i Commissari straordinari per il passaggio di funzioni, nonché per il mantenimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il completamento della costituzione dei nuovi Enti, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di  incarico di 90 giorni;

VISTO il proprio Decreto n. 29 del 22.03.2013 con il quale, preso atto del fatto che alla scadenza degli incarichi commissariali di cui sopra, fissata al 31.03.2013, non si erano ancora concluse le procedure costitutive per la formazione dei Consigli di Bacino, sono stati prorogati gli incarichi dei Commissari straordinari per ulteriori 90 giorni, fino alla data del 30.06.2013;

CONSIDERATO  che, non apparendo con certezza che per tutti gli A.T.O. le procedure costitutive dei rispettivi Consigli di Bacino potessero concludersi positivamente entro la scadenza degli incarichi commissariali, con particolare riferimento alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale, la Struttura regionale competente ha provveduto alla convocazione di un incontro in data 21.06.2013 al fine di un utile confronto sulle problematiche riscontrate nella formazione dei nuovi enti;

VISTO  il verbale del citato incontro del 21 giugno 2013, nel corso del quale le parti intervenute hanno condiviso alcune ipotesi di soluzione in merito all’individuazione dell’organo di rappresentanza e di governo e al completamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino successivamente al 30 giugno 2013;

PRESO ATTO che, nelle more della nomina degli organi di governo del Consiglio di Bacino, le parti intervenute hanno concordato che è possibile procedere con l’individuazione del Sindaco o dell’assessore del Comune responsabile del coordinamento, ovvero di altro membro individuato dall’assemblea d’ambito, quale organo di governo e rappresentanza nelle more della nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATO  che in data 12.07.2013 si è riunita in prima seduta l’Assemblea del Consiglio di Bacino per l’A.T.O. “Brenta”, senza tuttavia completare con esito positivo le procedure per l’elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale e senza procedere all’assegnazione del mandato di governo al Sindaco del Comune responsabile del coordinamento nelle more dell’individuazione degli organi di cui sopra, come da indicazioni assunte nel citato incontro del 21.06.2013;

CONSIDERATO che la mancata nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino comporta la non costituzione degli organi di rappresentanza e di governo del medesimo, con possibili ripercussioni in ordine agli adempimenti e al servizio nei riguardi dell’utenza e conseguenti violazioni di carattere ambientale;

CONSIDERATO che i mancati adempimenti sono riferibili all’impossibilità di predisposizione e adozione dei Programmi pluriennali degli interventi, concernenti anche opere necessarie per il collettamento fognario e la depurazione dei reflui, nonché dell’emissione di atti e provvedimenti di tutela ambientale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie;

VISTO  l’art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, nel quale è stabilito specificatamente quanto segue: “In materia di tutela dell’ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia. Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l’ambiente e per la sanità. Esse consistono principalmente nella potestà di […] 3) sostituirsi, quando si verifichino, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell’adempimento degli atti e dei servizi prescritti”;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 16.07.2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’attuale stato di avanzamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con particolare riferimento alla mancata elezione dei Comitati Istituzionali e dei Presidenti in alcuni Ambiti Territoriali del Veneto, tra cui l’A.T.O. “Brenta”, e ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, ai sensi dell’art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, relativamente alla materia della tutela dell’ambiente;

CONSIDERATO che i Comuni adempiono ai compiti attinenti le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino mediante i loro rappresentanti all’interno dell’Assemblea d’Ambito, delegati dai rispettivi Consigli comunali;

PRESO ATTO      che la Giunta regionale, con la citata Deliberazione n. 1288 del 16.07.2013 ha autorizzato ai sensi dell’art. 57, comma 4, della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, il Presidente della Giunta regionale all’emissione del necessari provvedimenti sostitutivi, previa diffida ai Comuni inadempienti, anche assegnando un termine inferiore a trenta giorni per adempiere;

VISTO    il proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 con il quale, accertato che alla scadenza del termine assegnato nella propria nota di diffida prot. n. 335584 del 07.08.2013, i rappresentanti dei Comuni non hanno comunque provveduto alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino, è stato nominato l’Ing. Marco Puiatti, Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse, quale Commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta”;

CONSIDERATO  che, in base alla disposizioni del citato Decreto n. 126 del 24.09.2013, i compiti attinenti al coordinamento per la conclusione delle procedure elettive concernenti la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell’Ente sono rimasti di competenza del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento, individuato nella convenzione approvata dai Comuni partecipanti all’A.T.O. “Brenta” in sede di Conferenza d’Ambito in data 8 ottobre 2012;

DATO ATTO  che il Commissario ad acta è incaricato di svolgere i compiti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale connessi con il funzionamento operativo del Consiglio di Bacino Brenta, mentre la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive dei sopraccitati organi rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO  che per quanto attiene alla durata dell’incarico commissariale, il citato Decreto n. 126 del 24.09.2013 ha previsto che esso dovrà essere necessariamente limitato al tempo necessario alla conclusione delle procedure elettive del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino, relativamente alle quali i Comuni partecipanti dovranno provvedere con urgenza e tempestività, e avrà una durata comunque non superiore ad un anno dalla data del medesimo provvedimento;

VISTA  la nota prot. n. 431754 del 09.10.2013 del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente indirizzata al Consiglio di Bacino “Brenta”, con la quale sono state fornite indicazioni sulla competenza in merito alla copertura delle spese sostenute dal Commissario ad acta, e nella quale viene specificato in particolare che gli oneri di competenza della Regione Veneto consistono esclusivamente nei rimborsi delle spese di trasferta sostenute dal Commissario per recarsi alla sede del Consiglio di Bacino di Cittadella, con partenza dal proprio domicilio o dalla sede regionale di appartenenza;

VISTA la nota prot. n. 52152 del 04.08.2014 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, responsabile del coordinamento, con la quale si evidenzia che le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Brenta” non si sono ancora concluse, sia in ragione dell’avvenuto rinnovo dell’Assemblea dei Sindaci in seguito alle elezioni amministrative 2014, sia in ragione del recepimento delle disposizioni della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4 relativamente al numero di componenti del Comitato Istituzionale, che è stato modificato in senso estensivo, da tre membri inizialmente indicati, a sette membri;

VISTA   la richiesta di proroga dell’incarico del Commissario regionale avanzata con la citata nota prot. n. 52152 del 04.08.2014 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, giustificata con la ragione di non recare pregiudizio all’ordinaria attività del Consiglio di Bacino nella fase di completamento del percorso avviato, che dovrebbe concludersi in tempi brevi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, con la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell’Ente;

CONSIDERATO  che sussistono tuttora le circostanze che hanno motivato l’emissione del citato proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, connesse con la necessità della tutela dell’interesse pubblico, rappresentato dall’efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l’attuazione delle disposizioni normative regionali e la piena costituzione del Consiglio di Bacino;

RITENUTO di accogliere per le motivazioni di cui sopra la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, prorogando l’incarico di Commissario ad acta all’Ing. Marco Puiatti, attualmente Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, fino alla data del 31 dicembre 2014;

RITENUTO di confermare quant’altro disposto dal proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, con particolare riferimento ai punti 2) e 5) del dispositivo relativamente ai compiti spettanti al Commissario e alla modalità di svolgimento dell’incarico nell’esercizio della propria attività di ufficio;

VISTE  la D.G.R. n. 2140 del 25.11.2013 e la D.G.R. n. 2611 del 30.12.2013 concernenti il nuovo assetto dell’organizzazione regionale e l’assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTE le leggi regionali 16.04.1985, n. 33, 27.03.1998, n. 5, 27.04.2012, n. 17 e 07.02.2014, n. 4;

VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

decreta

  1. Di prorogare al 31 dicembre 2014 l’incarico assegnato con proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 all’Ing. Marco Puiatti, attuale Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, quale Commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta Regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta”.
  2. Di confermare che il Commissario ad acta di cui al punto 1) dovrà provvedere ai compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale del medesimo Ente, relativi in particolare alla programmazione e all’esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell’utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari.
  3. Di dare atto che, ai sensi della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino “Brenta”, la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale ente responsabile del coordinamento.
  4. Di confermare che l’incarico terminerà comunque all’avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Brenta”.
  5. Di confermare che il Dirigente regionale di cui al punto 1), svolgerà l’incarico di Commissario ad acta nell’esercizio della propria attività d’ufficio, mantenendo il ruolo regionale durante l’esercizio dell’incarico, che sarà svolto durante l’orario di servizio senza corresponsione di compensi o indennità ulteriori.
  6. Di confermare che saranno a carico del Consiglio di Bacino “Brenta” tutte le spese sostenute dal Commissario di cui al punto 1) per trasferte e missioni, nonché i costi che quest’ultimo dovrà sostenere nello svolgimento dei compiti sostitutivi altrimenti spettanti al Presidente ed al Comitato Istituzionale, ad eccezione delle spese di trasferta per il raggiungimento della sede del Consiglio di Bacino “Brenta” con partenza dal proprio domicilio o dalla sede regionale di appartenenza, le quali sono di competenza della Regione Veneto.
  7. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino “Brenta”.
  8. Di incaricare la Sezione Tutela Ambiente dell’esecuzione del presente atto.
  9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
  10. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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