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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 11 agosto 2014
Stagione venatoria 2014/2015. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. 50/93 in superfici intercluse.
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nel Veneto per la stagione 2014/2015;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” acquisita al protocollo n. 314898 in data 23 luglio 2014 volta a conseguire anche per la stagione venatoria 2014/2015 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle” ma non facenti parte dell’Azienda medesima;
VISTO il parere espresso dalla Provincia di Verona prot. n. 0078608 del 6.08.2014 con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal Decreto presidenziale n. 112 del 19 agosto 2013;
RITENUTO di accogliere l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica – venatoria, anche tenuto conto che per la provincia di Verona il calendario venatorio approvato con DGR n. 1074 del 24.06.2014 non dispone al punto 3. limitazioni di giornate per la caccia alla selvaggina stanziale nella zona interessata al divieto, con conseguente potenziale disturbo alla gestione faunistico-venatoria dell’Azienda nel corso di tutte e cinque le giornate settimanali ammesse a prelievo;
SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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