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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 79 del 14 agosto 2014


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 117 del 06 agosto 2014

Stagione venatoria 2014/2015. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" - provincia di Venezia.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio sull’area denominata “Canale Taglietto” interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista-Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2014/2015;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” (prot. n. 264168 del 19 giugno 2014) volta a conseguire per la stagione venatoria 2014-2015 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull’area denominata “Canale Taglietto”, sottratta alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima Azienda Agricola, e l’altra destinata ad Oasi di Protezione dell’Azienda Faunistico-Venatoria Ca’ Da Riva o Perini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 0060632 del 18/07/2014 con la quale si dà atto che:

  • il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell’Azienda Faunistica-Venatoria “Valle Ca’Da Riva” e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
  • il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con manufatti idraulici collocati a entrambe le estremità dello stesso;
  • sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla L.R. 1/2007;

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Valle Cà Da Riva” al fine di salvaguardarne la gestione faunistica–venatoria;

SU CONFORME PROPOSTA della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, per l’intera durata della stagione venatoria 2014/2015, il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” (provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista-Venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”;
  2. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione provinciale di Venezia e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
  3. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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