Home » Dettaglio Decreto del Presidente della Giunta regionale
Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 18 luglio 2014
Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagione venatoria 2014-2015.
Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2014-2015, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 1074 del 24.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2014-2015;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l’inizio dell’attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità annuale;
Su conforme proposta della Sezione Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. Fino all’ultimo giorno del mese di settembre è vietata, nel corso della stagione venatoria 2014-2015, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico:
2. è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
3. di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;
4. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
Torna indietro