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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 64 del 01 luglio 2014


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 16 giugno 2014

L.R. 13 aprile 2001, n. 11. Articoli 16 e 85, comma 1, lett. d) ed e). Mancato esercizio delle funzioni in materia di demanio lacuale da parte della provincia di Verona. Proroga dell'attività del Commissario ad acta di cui al DPGR 174/2013.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento proroga l’attività del Commissario ad acta per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio lacuale, in sostituzione della provincia di Verona inadempiente, avviate con DPGR 174/2013. Tanto, sia al fine di garantire il conseguente servizio ai cittadini ed alle attività produttive interessate che al fine di consentire l’incasso dei relativi canoni da parte della Regione.

Il Presidente

PREMESSO 

  • Che con l’art. 85, comma 1, lett. d) ed e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sono state conferite alle Province le funzioni relative alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali (lett. d), nonché alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti (lett. e);
  • Che con l’art. 61, comma 1, lett. a), della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono state conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico - ricreative;
  • Che, di conseguenza, sono rimaste in capo alla provincia di Verona le competenze di cui al citato art. 85, comma 1, lett. d), nonché quelle relative alla lett. e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 per le concessioni con finalità diverse da quelle turistico - ricreative; 

VISTE 

  • Le ripetute note (tra cui le note prot. n. 2842 del 10 gennaio 2013 e n. 76798 del 2 agosto 2013) con le quali l’Amministrazione provinciale di Verona ha formalizzato la propria volontà di non esercitare le funzioni suddette;
  • La conseguente, persistente inadempienza, da parte della Provincia predetta, nell’esercizio delle funzioni di cui trattasi; 

VISTE 

  • La nota in data 1° marzo 2013, prot. n. 93806, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha dato comunicazione di tale inadempienza alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell’art. 16 della citata L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
  • La nota in data 1° marzo 2013, prot. n. 93827, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha assegnato all’Ente inadempiente il termine di quarantacinque giorni per provvedere, avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, si sarebbe proceduto ai sensi del richiamato art. 16;
  • La nota in data 2 maggio 2013, prot. n. 45557, con la quale il Presidente della provincia di Verona, sulla scorta della deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 24 aprile 2013, ha comunicato di aver preso atto della diffida di cui sopra e ha confermato l’impossibilità di esercitare le funzioni di cui trattasi, per mancanza di risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite dalla Regione;.
  • La nota in data 3 luglio 2013, prot. n. 282915, con la quale, a seguito delle verifiche effettuate, il Presidente della Giunta Regionale ha contro dedotto alla dichiarazione della Provincia precisando che, dalla documentazione in atti, è emerso che dal 2004 al 2012, a favore della stessa, sono state puntualmente erogate somme a titolo di finanziamento per il personale trasferito per lo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2001. Come specificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 25.7.2003 - di determinazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Province - detta somma era destinata alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tutte le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 85 della LR 11/2001, ivi comprese quelle relative al demanio lacuale.

Ciò, indipendentemente dalle funzioni in concreto esercitate prima del trasferimento dalle singole unità di personale trasferite e dalle funzioni assegnate da ogni Provincia, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, a dette unità di personale successivamente al trasferimento.

Con la medesima nota, il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato altresì al Presidente della provincia di Verona che, in caso di persistente inadempienza della stessa nell’esercizio delle funzioni di gestione del demanio lacuale, la Regione avrebbe esercitato il potere sostitutivo di cui all’art. 16 della L.R. 11/2001, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • La nota in data 2 agosto 2013, prot. n. 76798, con la quale la provincia di Verona ha ribadito la propria posizione, comunicando la disponibilità ad esercitare le funzioni in materia di demanio lacuale “unicamente a condizione che vengano rese effettivamente disponibili le relative risorse finanziarie e umane”;

 CONSIDERATO 

  • Che la contingente situazione di crisi economica ha comportato drastiche riduzioni dei trasferimenti anche da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, e la conseguente cessazione dei trasferimenti delle risorse connesse all’esercizio delle funzioni decentrate con la cd Riforma Bassanini (in attuazione dell’art. 14, comma 2, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010);
  • Che ciò nonostante, in uno spirito di leale collaborazione, le Pubbliche Amministrazioni devono garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni e dell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini, pur avendo a disposizione un esiguo ammontare di risorse;
  • Che gli Enti destinatari delle funzioni conferite con legge non possono condizionarne l’esercizio al trasferimento di ulteriori risorse finanziarie, e solo con legge le funzioni possono essere diversamente allocate;
  • Che la gestione tecnico-amministrativa del demanio idrico richiede una specifica ed approfondita conoscenza delle particolari ed esclusive norme e disposizioni che regolano da decenni tale complessa materia;
  • Che in attuazione alla delegazione amministrativa, di cui all’art. 84 comma 3 bis della L.R. 11/2001, i consorzi di bonifica del Veneto hanno maturato la necessaria esperienza in materia; 

RITENUTO 

  • Alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, alla nomina di un Commissario ad acta affinché assicuri l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e), della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni demaniali sul Lago di Garda con finalità diversa da quella turistico - ricreativa, al fine di garantire il conseguente servizio ai cittadini ed alle attività produttive interessate nonché di garantire l’incasso dei relativi canoni da parte della Regione.
  • Che, in particolare, nelle more di una ridefinizione delle competenze spettanti alla Provincia, anche in considerazione dei disegni di legge ordinaria e costituzionale di revisione dell’assetto istituzionale territoriale attualmente in discussione a livello nazionale (Disegno di Legge costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2013, recante “Abolizione delle province” e schema di Disegno di Legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2013, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), il Commissario dovrà:
  • effettuare una ricognizione delle concessioni con finalità diversa da quella turistico - ricreativa attualmente in essere sul demanio lacuale insistente sul territorio provinciale, con l’indicazione della relativa scadenza e dei canoni dovuti;
  • emanare i provvedimenti conclusivi e ogni atto inerente e conseguente le domande di concessione e/o rinnovo di concessione di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze del lago;
  • esercitare le funzioni di polizia idraulica;
  • garantire, ove si renda necessario, la realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali. 

PRESO ATTO 

  • Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 in data 10 dicembre 2013 l’ing. Roberto Bin, direttore generale del Consorzio di Bonifica Veronese, con sede in Verona, è stato nominato, nelle more di una ridefinizione delle competenze spettanti alla Provincia, anche in considerazione dei disegni di legge ordinaria e costituzionale di revisione del ruolo delle Province stesse, Commissario ad acta presso la Provincia di Verona al fine di assicurare l’esercizio delle specificate funzioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
  • Che, il medesimo provvedimento, stabiliva la durata dell’incarico in sei mesi dalla data dello stesso provvedimento, prorogabile. 

VISTA 

  • La nota prot. n. 13 in data 23 maggio 2014 con la quale il Commissario ad acta ritiene conclusa una prima fase dell’incarico di cui al DPGR 174/2013 e richiede la proroga per proseguire con l’attività, in particolare per verificare le eventuali opere realizzate all’interno delle aree demaniali di competenza prospicienti il lago e, se possibile, procedere alla loro regolarizzazione. 

VISTI

  • il decreto legislativo 112/1998 la legge 122/2010;
  • le leggi regionali 11/2001 e 33/2002;

decreta

  1. Di confermare senza soluzione di continuità per l’ulteriore periodo di sei mesi, nelle more di una ridefinizione delle competenze spettanti alla Provincia, anche in considerazione dei disegni di legge ordinaria e costituzionale di revisione del ruolo delle Province stesse, la nomina dell’ing. Roberto Bin, direttore generale del Consorzio di Bonifica Veronese, con sede in Verona in qualità di Commissario ad acta presso la Provincia di Verona, avvenuta con DPGR n. 174 in data 10 dicembre 2013, al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, come specificate nelle premesse;
  2. Di stabilire che l’ing. Roberto Bin svolgerà l’incarico di Commissario ad acta con le medesime modalità stabilite nel DPGR 174/2013;
  3. Di stabilire che la Direzione regionale Difesa del Suolo è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
  4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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