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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 37 del 04 aprile 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 25 marzo 2014

Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 119 in data 10.09.2013 recante: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di sei mesi di rifiuti urbani prodotti dall'impianto di trattamento di Sarzano (RO). Quantitativo massimo conferibile pari a 19.800 tonnellate." Nuova autorizzazione con aumento del quantitativo di rifiuti da smaltire a complessive 48.000 tonnellate anno.

Note per la trasparenza

Su richiesta della provincia di Rovigo è concessa una nuova autorizzazione regionale che consenta, a causa del fermo impianto tecnico di Sarzano (RO), il conferimento di rifiuti prodotti nel proprio territorio presso la discarica tattica regionale di Sant’urbano (PD).

Il Presidente

Premesso che: 

  • con proprio decreto n. 119 in data 10 settembre 2013 è stata rilasciata una autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD) per un periodo di sei mesi di rifiuti urbani prodotti dall’impianto di trattamento di Sarzano (RO);

 con il succitato atto è stato concesso lo straordinario ed emergenziale smaltimento di rifiuti prodotti nella provincia di Rovigo presso l’impianto tattico regionale di S. Urbano (PD), a ciò preposto, per un quantitativo massimo conferibile di 19.800 tonnellate; 

  • la scadenza dell’autorizzazione di cui al decreto n. 119 in data 10 settembre 2013 è fissata nel 15 marzo 2014; 
  • la richiesta della provincia di Rovigo era stata accolta in considerazione del fatto che risultava prioritario scongiurare ogni possibile insorgenza di problematiche igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale di Rovigo;  

Considerato che: 

  • con nota prot. n. p/2014/10884 in data 06 marzo 2014, acquisita al prot. regionale n. 108904 in data 12 marzo 2014, la provincia di Rovigo ha comunicato che la società Ecoambiente srl, Gestore dell’impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali di Sarzano (RO), con nota prot. n. 2087 del 24.02.2014, ha reso nota l’improcrastinabile necessità di effettuare un fermo impianto tecnico per manutenzione straordinaria dell’impianto a partire dal prossimo 15 marzo, della durata prevista di circa 200 giorni lavorativi; 
  • con medesima nota la provincia di Rovigo ha comunicato altresì che il Consorzio RSU di Rovigo, in persona del Commissario dell’Ente di Bacino Rovigo 1, dott. Pierluigi Tugnolo, con nota prot. n. 195 del 04 marzo 2014, ha formalizzato la richiesta di proroga per un anno dell’autorizzazione al conferimento alla discarica tattica regionale dei rifiuti urbani, oltre ai rifiuti speciali in giacenza presso l’impianto di trattamento di Sarzano (RO) al momento del fermo impianto; 

Dato atto che: 

  • in vista della scadenza dei termini di validità del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 10 settembre 2013, valutata la necessità e l’urgenza di disporre di un adeguato impianto in cui conferire i rifiuti urbani provenienti dal bacino di Rovigo senza il pretrattamento meccanico a causa del suddetto fermo impianto, nelle more del completamento dell’iter per la realizzazione della nuova discarica di bacino denominata “Taglietto 1” ed, in mancanza di un impianto alternativo per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella provincia di Rovigo, l’Amministrazione provinciale con la succitata nota prot. n. p/2014/10884 del 06 marzo 2014  ha chiesto, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. h), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 proroga dell’autorizzazione a conferire presso la discarica tattica regionale di Sant’urbano (PD), per il periodo di un anno (marzo 2014 - marzo 2015), il rifiuto secco non riciclabile tal quale proveniente dal bacino Rovigo 1; 
  • il quantitativo oggetto della richiesta è stimato complessivamente in circa 48.000 tonnellate annue costituite dalle seguenti tipologie di rifiuti: 
  • rifiuti urbani:
    1. CER 20 03 01 – Secco residuo tal quale;
    2. CER 20 03 02 – Rifiuto da mercati;
    3. CER 20 03 03 – Spazzamento stradale;
    4. CER 20 03 07 – Ingombranti; 
  • rifiuti speciali in uscita dall’impianto di trattamento di Sarzano:
    1. CER 19 12 12 – Rifiuto secco da separazione meccanica;
    2. CER 19 05 03 – Biostabilizzato  da  discarica; 

Visti: 

  • la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della Regione Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009; 
  • il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con delibera del Consiglio regionale n. 76 del 15 giugno 2006 e i relativi obiettivi da perseguire, nel rispetto del recepimento della Direttiva 1999/31/ce e di quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36, al fine di limitare la quantità di componente biodegradabile nei rifiuti conferiti in discarica; 
  • l’aggiornamento del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con delibera della Giunta regionale n. 2633 del 18 dicembre 2012, nel quale è accertato che la provincia di Rovigo ha raggiunto, già nel 2011, l’obiettivo previsto per il 2018 di 81 Kg/ab. anno; 

Ritenuto che: 

  • alla luce di quanto espresso, un rifiuto che per caratteristiche intrinseche indagate presenti un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15% possa essere considerato come un “rifiuto secco” e per questo conferibile direttamente in discarica, senza vanificare le finalità di cui all’art. 7, comma 1, lett. b)  del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36;

 Visto: 

  • la legge regionale n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h; 
  • il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” e il “Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Rovigo” approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 2004 nonché, il nuovo “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” adottato con la DGR n. 264 del 5 marzo 2013;

 Atteso che:

  • con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto “tattico regionale” ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 come modificata con L. R. n. 27/2002; 
  • la discarica sita in Sant’Urbano (PD), in base alle periodiche comunicazioni dei gestori sui conferimenti attualmente in essere, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata alla provincia di Rovigo; 
  • lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. 3/2000; 
  • in base all’entità della problematica evidenziata dall’Amministrazione provinciale di Rovigo, la richiesta di conferire presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD),  per un periodo di 12 mesi un quantitativo di rifiuti stimato in 48.000 tonnellate prodotto nel proprio territorio provinciale risulta sotto l’aspetto amministrativo, accoglibile; 

Dato atto che: 

  •  il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013; 

Su conforme proposta del Dipartimento Ambiente, che ha verificato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

decreta

  1. È autorizzato, il conferimento di rifiuti prodotti dal bacino territoriale di Rovigo, presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant’Urbano di un quantitativo massimo di 48.000 tonnellate così suddiviso: 
  • rifiuti urbani: 
  1. CER 20 03 01 – Secco residuo tal quale;
  2. CER 20 03 02 – Rifiuto da mercati;
  3. CER 20 03 03 – Spazzamento stradale;
  4. CER 20 03 07 – Ingombranti; 
  • rifiuti speciali in uscita dall’impianto di trattamento di Sarzano: 
  1. CER 19 12 12 – Rifiuto secco da separazione meccanica;
  2. CER 19 05 03 – Biostabilizzato  da  discarica.
  1. L’autorizzazione, di cui al precedente punto, è subordinata:
  2. al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impianto sito in Sant’Urbano;
  3. alla limitazione che il conferimento dei rifiuti con CER 20 03 01 direttamente in discarica, può avvenire solo se, su base provinciale, presentano un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15%;
  4. per il conferimento dei rifiuti con CER  19 05 03 – Biostabilizzato da discarica, alla limitazione che lo stesso sia conforme a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 568 del 25 febbraio 2005. 
  5. È stabilito che le caratteristiche merceologiche richiamate al precedente punto 2, lett. b, dovranno essere attestate da idonea documentazione sottoscritta da professionista abilitato e basate su accertamenti analitici eseguiti secondo il metodo di prova: UNI 9246:88 APP. A1, da ripetersi entro sei mesi dall’inizio dei conferimenti. 
  6. È deciso che la presente autorizzazione ha validità 12 mesi a far data dal giorno di trasmissione del presente atto alla Provincia di Rovigo. 
  7. È stabilito che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 1 devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il Gestore della discarica di S. Urbano (PD) che è tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente atto, e devono essere comunque svolte minimizzando per quarto più possibile gli impatti dovuti al nuovo al traffico veicolare di automezzi. 
  8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 
  9. È stabilito che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Rovigo, al Commissario liquidatore del Consorzio RSU di Rovigo individuato ai sensi della L. R. 52/2012 e della DGR n. 2985 del 28/12/2012, all’ARPA di Padova, all’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Luca Zaia

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