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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 32 del 21 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 06 marzo 2014

Costituzione del Coordinamento dei Consigli di Bacino. Art. 5, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

Note per la trasparenza

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Questi ultimi sono  costituiti mediante convenzione tra i Comuni compresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimali (A.T.O.). La legge regionale prevede l’istituzione di un organismo denominato Coordinamento dei Consigli di Bacino, che si intende attivare con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

Il Presidente

VISTA    la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”) – convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Cresci-Italia”) - convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra attribuiscono a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, le quali sono soppresse alla data del 31 dicembre 2012 ai sensi della normativa sopra citata;

VISTA   la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l’affidamento delle funzioni relative a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d’Ambito;

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l’approvazione degli atti necessari;

CONSIDERATO che tutti i Comuni hanno provveduto alla sottoscrizione, direttamente o mediante Commissario regionale sostitutivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, delle rispettive convenzioni per la formazione del Consiglio di Bacino di appartenenza;

CONSIDERATO  che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra da parte dei Comuni, l’Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all’elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

CONSIDERATO  che solo successivamente all’individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino può considerarsi operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all’organizzazione della propria struttura operativa e all’esercizio delle proprie funzioni;

PRESO ATTO  che, per gli A.T.O. del Veneto, il procedimento costitutivo non risultava ancora concluso con la nomina del Presidente e l’elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino alla data del 31.12.2012;

VISTI  i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 21.12.2012 e n. 29 del 22.03.2013 con i quali, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato, sono stati nominati i Commissari straordinari per il passaggio di funzioni, nonché per il mantenimento delle attività di ordinaria amministrazione e per il completamento della costituzione dei nuovi Enti, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di  incarico di 90 giorni, successivamente prorogato per ulteriori 90 giorni, fino alla data del 30.06.2013;

PRESO ATTO  che, non apparendo con certezza che per tutti gli A.T.O. le procedure costitutive dei rispettivi Consigli di Bacino potessero concludersi positivamente entro la scadenza degli incarichi commissariali, con particolare riferimento alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale, la Struttura regionale competente ha provveduto alla convocazione di un incontro in data 21.06.2013 al fine di un utile confronto sulle problematiche riscontrate nella formazione dei nuovi Enti;

VISTO  il verbale del citato incontro del 21.06.2013, nel corso del quale le parti intervenute hanno condiviso alcune ipotesi di soluzione in merito all’individuazione dell’organo di rappresentanza e di governo e al completamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino successivamente al 30 giugno 2013;

PRESO ATTO  che, nelle more della nomina degli organi di governo del Consiglio di Bacino, le parti intervenute hanno concordato che è possibile procedere con l’individuazione del Sindaco o dell’assessore del Comune responsabile del coordinamento, ovvero di altro membro individuato dall’assemblea d’ambito, quale organo di governo e rappresentanza nelle more della nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale;

PRESO ATTO  che alla scadenza degli incarichi dei Commissari straordinari i Consiglio di Bacino per gli A.T.O. “Veronese”, “Alto Veneto”, “Veneto Orientale”, “Brenta” e “Bacchiglione”, non avevano completato con esito positivo le procedure per l’elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATO  che i Consigli di Bacino “Veronese” e “Veneto Orientale” hanno successivamente completato le procedure per l’elezione del Presidente del Comitato Istituzionale, rispettivamente in data 16.07.2013 e 12.07.2013;

PRESO ATTO  che la mancata nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dei rimanenti Consigli di Bacino per gli A.T.O. “Alto Veneto”, “Brenta” e “Bacchiglione”, avrebbe comportato la non costituzione degli organi di rappresentanza e di governo dei medesimi, con possibili ripercussioni in ordine agli adempimenti e al servizio nei riguardi dell’utenza, riferibili in particolare all’impossibilità di predisposizione e adozione dei Programmi pluriennali degli interventi, concernenti anche opere necessarie per il collettamento fognario e la depurazione dei reflui, nonché dell’emissione di atti e provvedimenti di tutela ambientale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie;

VISTO   l’art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, nel quale è stabilito specificatamente quanto segue: “In materia di tutela dell’ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia. Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l’ambiente e per la sanità. Esse consistono principalmente nella potestà di […] 3) sostituirsi, quando si verifichino, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell’adempimento degli atti e dei servizi prescritti”;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 16.07.2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’attuale stato di avanzamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con particolare riferimento alla mancata elezione dei Comitati Istituzionali e dei Presidenti in alcuni Ambiti Territoriali del Veneto, e ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, ai sensi dell’art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, relativamente alla materia della tutela dell’ambiente;

PRESO ATTO  che il Presidente della Giunta regionale ha ravvisato la sussistenza delle condizioni legittimanti l’intervento sostitutivo di cui all’art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, mediante la nomina di Commissari ad acta, previa diffida agli Enti inadempienti;

CONSIDERATO che successivamente all’inoltro della nota di diffida da parte del Presidente della Giunta regionale, prot. n. 335266 del 07.08.2013, il Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”, competente per l’A.T.O. “Alto Veneto”, in data 06.08.2013, ha assegnato il mandato di governo dell’Ente al Sindaco del Comune di Belluno, responsabile del coordinamento, nelle more dell’individuazione degli organi di cui sopra, come da indicazioni assunte nel citato incontro del 21.06.2013;

CONSIDERATO  che successivamente all’inoltro della nota di diffida da parte del Presidente della Giunta regionale, prot. n. 335430 del 07.08.2013, il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, ha completato le procedure per l’elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale in data 20.09.2013;

CONSIDERATO  che successivamente all’inoltro della nota di diffida da parte del Presidente della Giunta regionale, prot. n. 335584 del 07.08.2013, il Consiglio di Bacino “Brenta” non ha provveduto alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell’Ente;

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126 del 24.09.2013 con il quale è stato nominato il Commissario ad acta per il Consiglio di Bacino “Brenta” per l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente e del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATO  che per tutti i Consigli di Bacino del Veneto sono stati pertanto individuati, in via definitiva o transitoria, i rappresentanti legali dei medesimi e gli organi di governo, consentendo la piena operatività dei nuovi Enti;

VISTO  l’art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale è stabilita l’istituzione del Coordinamento dei  Consigli di Bacino;

PRESO ATTO  che le funzioni del Coordinamento dei Consigli di Bacino sono stabilite ai sensi del comma 3, dell’art. 5, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

CONSIDERATO  che il Coordinamento dei Consigli di Bacino è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 2, dell’art. 5, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

RITENUTO  che nulla osta alla costituzione del Coordinamento dei Consigli di Bacino, stante la raggiunta piena operatività di tutti i Consigli di Bacino regionali con individuazione degli organi di rappresentanza e di governo dei medesimi;

VISTO  l’art. 5, comma 1, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 nel quale è stabilito che il Coordinamento dei Consigli di Bacino è composto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di Bacino o loro delegati e dai direttori dei Consigli di Bacino;

RITENUTO   di delegare le funzioni di presidente del Coordinamento dei Consigli di Bacino all’Assessore regionale all’Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato;

VISTE  le leggi regionali 16.04.1985, n. 33, 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

decreta

  1. Di costituire il Coordinamento dei Consigli di Bacino ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, composto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di Bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al Comitato Istituzionale e dai direttori dei Consigli di Bacino;
  2. Di delegare le funzioni di presidente del Coordinamento dei Consigli di Bacino all’Assessore regionale all’Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato;
  3. Di dare atto che il Coordinamento dei Consigli di Bacino provvederà ad adottare un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, e svolgerà le funzioni stabilite dall’art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Consigli di Bacino regionali;
  5. Di incaricare il Direttore della Sezione Tutela Ambiente dell’esecuzione del presente atto.
  6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
  7. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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