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Bur n. 34 del 20 marzo 2026


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 103 del 13 marzo 2026

Avviso per la raccolta di proposte di candidatura per la designazione di cinque membri delle associazioni femminili operanti a livello regionale da nominare nella Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 3, comma 1, lettera c) della Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’avviso per la candidatura per la designazione di cinque membri delle associazioni femminili operanti a livello regionale da nominare nella Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 3, comma 1, lettera c) della Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62).

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62, che istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

ATTESO che l'art. 3, comma 1 della predetta L.R. n. 62/1987 prevede che la Commissione sia composta:

  1. da cinque membri eletti anche nel proprio seno dal Consiglio regionale di cui due in rappresentanza della minoranza
     
  2. dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, membro della commissione regionale per l’impiego ai sensi della legge n. 863/1984
     
  3. da cinque membri designati dalle associazioni femminili operanti a livello regionale
     
  4. da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
     
  5. da tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori
     
  6. da un membro designato dai movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale e individuati dalla Giunta regionale.

ATTESO, inoltre, che ai sensi dell’art. 2, c. 2 della L.R. n. 62/1987 la Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e che, ai sensi del comma 3, la nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c), d), e), f), avviene fra i designati degli organismi medesimi.

VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione”.

PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura.

RILEVATO pertanto di dover avviare le procedure per il rinnovo della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla pubblicazione dell’Avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati di cui all’ art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 62/1987.

decreta

  1. di approvare l’avviso, nella formulazione contenuta nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto;
  1. di approvare la “proposta di candidatura” contenuta all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
  1. di prevedere che le “proposte di candidatura” dovranno pervenire alla Direzione Lavoro esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’Allegato A al presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, complete in ogni loro parte, pena la non ammissibilità della candidatura;
  1. che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
  1. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Agostinetti

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettinondr)

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